Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) previsto dal D.Lgs. n.81/2008, è un organo importante istituito a livello territoriale, di sito produttivo o aziendale.
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti il RLS viene scelto direttamente dai lavoratori impiegati in quelle stesse unità produttive; nelle unità con più di 15 dipendenti viene nominato dalle RSU o RSA presenti.
Il numero, le modalità di designazione e di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del RLS, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Le funzioni principali del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza sono:
• Funzioni di controllo: accede ai luoghi di lavoro aziendale, riceve la documentazione aziendale, le informazioni relative alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione adottate, agli infortuni e malattie professionali che si sono verificate, e le informazioni provenienti dal Servizio di vigilanza aziendale. Qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, il RLS può fare ricorso alle autorità competenti.
• Funzioni di promozione: il responsabile dei lavoratori per la sicurezza viene consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione del “responsabile del servizio di sicurezza” e del “medico competente”. Il RLS può inoltre promuovere l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee e fare proposte in merito all’attività di prevenzione.
Nelle unità produttive in cui non è presente un responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro è obbligato a far accedere, nei luoghi di lavoro, il Rappresentante territoriale che esercita le stesse funzioni del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio di competenza.