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Retribuzione in natura

Il terzo comma dell’art. 2099 Cod. Civ. prevede che il prestatore di lavoro possa essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazione in natura.
La retribuzione in natura è costituita dai benefici attribuiti dalle aziende ai suoi dipendenti come: la concessione del vitto e dell’alloggio, la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto aziendali, il servizio mensa, la partecipazione a convegni o viaggi premio, i beni o servizi prodotti dall’azienda, l’attribuzione di prestazioni previdenziali o assistenziali integrative delle forme obbligatorie, l’offerta di beni o servizi aziendali a condizioni agevolate, l’iscrizione a corsi di aggiornamento professionale.
Anche la retribuzione in natura concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore a fini fiscali e contributivi.
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