L‘art. 36 della Costituzione garantisce il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare a sé stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa.
La retribuzione quindi rappresenta il corrispettivo dovuto al dipendente per l’attività svolta; al lavoratore deve essere sempre garantita una retribuzione minima, indipendentemente dal requisito di proporzionalità. Le “tabelle retributive” previste nei contratti collettivi costituiscono generalmente il modello di riferimento per la determinazione dell’importo minimo.
La retribuzione deve essere corrisposta periodicamente al lavoratore con le modalità e nei termini in uso nell’azienda; può essere stabilita a tempo o a cottimo.
Il lavoratore può essere retribuito, in tutto o in parte, con partecipazione agli utili o prodotti, provvigione, prestazioni in natura, denaro
Per garantire al lavoratore l’esattezza dell’importo erogato, vi è l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, un “prospetto paga” con la sua firma o il timbro aziendale e l’indicazione:
• del nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;
• del periodo cui la retribuzione si riferisce;
• dell’importo di tutti gli elementi fissi e variabili che compongono la retribuzione;
• dell’importo delle singole trattenute.
• del periodo cui la retribuzione si riferisce;
• dell’importo di tutti gli elementi fissi e variabili che compongono la retribuzione;
• dell’importo delle singole trattenute.