La ricaduta di malattia è soggetta alle stesse tutele previste per la malattia, sia dal punto retributivo sia in merito al diritto di conservazione del posto di lavoro, purché non venga superato il periodo di comporto previsto dai C.c.n.l.
Si considera ricaduta di malattia quando questa si verifica entro 30 giorni dalla conclusione del precedente evento morboso.
Il lavoratore dovrà consegnare al datore un nuovo certificato medico, nel quale dovrà essere barrata la casella di “ricaduta”. in questo caso, non ripartiranno i giorni di carenza ma verranno contati di seguito ai precedenti.