Il diritto al riposo settimanale retribuito è garantito dall’art. 36 della Costituzione; ogni pattuizione che implichi la rinuncia al riposo settimanale è nulla, per contrasto con norme imperative.
Il D.Lgs. n. 66/2003 afferma il diritto del lavoratore ad avere ogni sette giorni, un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.
I contratti collettivi possono fissare anche un giorno diverso dalla domenica per quelle attività o servizi indicati all’art. 9 del D.Lgs n.33, per esempio:
– attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
– attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
– aziende che adottano un modello di lavoro a turni;
– attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia.
– attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
– aziende che adottano un modello di lavoro a turni;
– attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia.
Il periodo di riposo settimanale è calcolato come media su un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni.
Al lavoratore che svolga la sua attività nel giorno destinato al riposo settimanale viene riconosciuto il diritto a percepire una “maggiorazione per lavoro festivo”, in quanto lo svolgimento del lavoro nella giornata di risposo, comporta un disagio per il lavoratore in quanto non potrà fruire degli svaghi abituali e degli affetti della vita familiare e sociale
La disciplina del riposo settimanale non si applica:
– alle attività di lavoro a turni: ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire di periodi di riposo tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo;
– alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
– al personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari.
– ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima;
– al personale mobile: personale viaggiante o di volo in un’impresa di trasporto passeggeri o merci.
– alle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
– al personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari.
– ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima;
– al personale mobile: personale viaggiante o di volo in un’impresa di trasporto passeggeri o merci.
In caso di violazione del diritto al riposo settimanale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
Tale sanzione, dopo che il D.L. n. 145/2013 ne aveva previsto l’aumento di 10 volte, è stata fatta oggetto di modifica da parte della legge di conversione, la quale ha disposto che per tutte le violazioni commesse a partire dal 24 dicembre 2013, le sanzioni precedentemente previste devono intendersi raddoppiate.
Ne deriva che la disciplina sanzionatoria per violazione della disciplina del riposo settimanale è la seguente.
Prima del 24 dicembre 2013 (applicazione L. 133/2010):
- Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento: da 100 a 750 euro;
- Più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento: da 400 a 1.500 euro;
- Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento da 1.000 a 5.000 euro
A partire dal 24.12.2013 (applicazione D.L. n. 145/2013, L. n. 9/2014):
- Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento: da 200 a 1.500 euro;
- Più di 5 lavoratori o almeno 3 periodi di riferimento: da 800 a 3.000 euro;
- Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento: da 2.000 a 10.000 euro.
Si ricorda come ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/1981 tali sanzioni potranno essere pagate in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.