In molti casi, i lavoratori avanzano al proprio datore di lavoro richieste di risarcimento del danno per danni procurati non aventi natura retributiva (es: danno biologico).
L’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale.
Tale importo non concorre neanche alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Infine, l’importo erogato non concorre alla determinazione della retribuzione utile al calcolo del Tfr.