In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rischio elettivo, la simulazione, il dolo e l’aggravamento volontario delle conseguenze sono fra le cause di esclusione dalla tutela infortunistica INAIL del lavoratore.
Con il termine “rischio elettivo” si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.
Esso dev’essere ben distinto dai casi di imprudenza e negligenza del lavoratore, in presenza delle quali l’evento infortunistico è riconosciuto.
In via generale la Corte di Cassazione ha escluso il rischio elettivo, pur riconoscendo l’imprudenza e/o la negligenza, quando l’evento:
- si è verificato per necessità o causa di forza maggiore;
- pur nella anormalità del comportamento non si è interrotto il collegamento fra l’azione ed il fine lavorativo.
Mentre sono stati riconosciuti indicatori di elettività, quindi di esclusione dalla tutela infortunistica, comportamenti:
- abnormi rispetto il fine lavorativo o aziendale;
- non legati a necessità particolari certificate/certificabili o a cause di forza maggiore;
- per esibizionismo;
- legati a scelte individuali motivate da impulsi meramente personali
Nella sostanza l’azione attuata, per essere un rischio elettivo, deve interrompere il collegamento con il fine lavorativo o aziendale poiché volontaria e abnorme rispetto alla normalità.
La valutazione degli eventi può avere rilevanti conseguenze per il datore di lavoro. Infatti alla qualificazione dell’eventoquale infortunio per negligenza e/o imprudenza, spesso segue l’applicazione di sanzioni da parte del servizio di prevenzione delle ASL e le eventuali conseguenze penali.