Costituisce “credito di lavoro”, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dagli inadempimenti contrattuali del datore di lavoro.
Il datore di lavoro oltre al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, è tenuto al pagamento degli interessi legali e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del credito maturato (per svalutazione monetaria). Gli interessi legali sui crediti di lavoro devono essere calcolati sulla somma capitale rivalutata.
La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro deve essere operata dal giudice, anche d’ufficio senza necessità di un’apposita prova o domanda del lavoratore, con riferimento all’indice dei prezzi al consumo calcolato annualmente dall’Istat.
La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro spettano al lavoratore dalla data di maturazione dei crediti fino al momento dell’accertamento giudiziale degli stessi.