Consulente del lavoro dal 1981

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono irrogate per la “violazione di norme”, che costituisce illecito amministrativo.
Possono consistere:
• nel pagamento di una somma di denaro, di importo fisso o determinato in percentuale (sanzione amministrativa pecuniaria);
• nel divieto di svolgere certe attività, ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti, concessioni o autorizzazioni per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo (sanzione amministrativa accessoria).
limiti minimi e massimi e la misura della sanzione amministrativa fissa vengono aggiornati periodicamente con riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Tutte le sanzioni amministrative possono essere comminate solo a conclusione di un “iter procedimentale” che prevede:
1. l’accertamento della violazione commessa da parte delle Autorità competenti;
2. la contestazione e notificazione dell’illecito: la violazione deve essere contestata al trasgressore immediatamente o quando questo non è possibile entro 90 giorni;
3. il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta: pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;
4. il contraddittorio tra le parti: entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente delle memorie difensive , documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;
5. l’ordinanza ingiunzione: l’autorità competente, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Il pagamento dell’importo delle sanzioni amministrative deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni ed estingue il procedimento sanzionatorio.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni, dalla notificazione del provvedimento. L’opposizione non sospende però l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, per gravi motivi, disponga diversamente con” ordinanza inoppugnabile”.
Leggi anche