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Sanzioni per omissione contributiva

In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi ai dipendenti, il datore di lavoro va incontro a sanzioni civili e penali secondo quanto stabilito dalla legge n. 388/2000, che ha abolito le ammende amministrative individuando due tipologie di violazione: l’omissione contributiva per il mancato o ritardato pagamento (l’ammontare si evince dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), e l’evasione contributiva per le registrazioni non effettuate, denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile pari al 5,75%, in ragione d’anno insieme a un tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti.
Nell’ipotesi di evasione contributiva si applica una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% (solo per i contributi in essere e accertati dal 1 ottobre 2000): l’ammenda non può superare il tetto massimo del 60%, altrimenti maturano gli interessi di mora.
Il datore non in regola con il pagamento dei contributi può effettuare una denuncia spontanea prima che il debito sia contestato, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi: in tal caso la sanzione è pari al tasso di interesse maggiorato di 5,5 punti percentuali e non può superare il 40% dell’importo dei contribuiti non pagati.
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 2 comma 1-bis del Decreto Legge 463/83 convertito in legge 638/83.
Stante il disposto della citata disposizione normativa, è prevista la punibilità con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032,91 del datore di lavoro trasgressore, altresì prevedendosi l’esclusione della punibilità medesima quando questo provveda al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
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