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Sciopero dei servizi pubblici essenziali

Una particolare tipologia di sciopero (disciplinata dalla L.146/1990 e modificata dalla L. 83/2000) è quella che riguarda i servizi pubblici essenziali (s.p.e.), ovvero tutti i servizi volti a garantire il godimento dei diritti alla persona, costituzionalmente tutelati (art. 2 Cost.), alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.

I soggetti che promuovono o aderiscono sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili e all’attuazione di misure dirette che consentano l’erogazione delle prestazioni stesse. Tali misure possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni oppure disporre forme di erogazione periodica, indicando intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata per iscritto sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio che alle autorità competenti, con un preavviso minimo di 10 giorni, indicando motivazioni, durata e modalità di attuazione. Almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero anche gli utenti devo essere informati circa modi e tempi di erogazione dei servizi.

Le amministrazioni o imprese erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti l’elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari.

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