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Sciopero

Lo sciopero può essere considerato come una particolare “manifestazione del pensiero” su argomenti politici – istituzionali, economici non strettamente connessi alle condizioni di lavoro.
L’art. 40 dello Statuto dei Lavoratori riconosce e tutela il diritto di sciopero, esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Essendo considerato un vero e proprio diritto sindacale, i lavoratori che vi aderiscono sono immuni da sanzioni disciplinari.
L’esercizio del diritto di sciopero comporta l’astensione dal lavoro; pertanto i lavoratori aderenti allo sciopero non hanno diritto a percepire la retribuzione per tutta la sua durata.
La giurisprudenza ha precisato che la sospensione della retribuzione, durante il periodo di sciopero, ha effetto anche sulle voci retributive indirette, come la tredicesima mensilità, il premio di produzione e quegli importi forfettari erogati in occasione di rinnovi contrattuali o a titolo di arretrati.
È considerato reato solo:
• lo sciopero rivoluzionario, per sovvertire l’ordine costituzionale e il potere statale
• lo sciopero condotto in modalità tali da impedire il funzionamento degli organi costituzionali (ad esempio, per impedire la deliberazione di provvedimenti), ovvero l’esercizio della sovranità popolare (ad esempio, l’esercizio di voto da parte dei cittadini)
Il legislatore è intervenuto per regolare e limitare l’esercizio del diritto di sciopero con riguardo soltanto ai “settori dei servizi pubblici essenziali” e degli “impianti nucleari”.
Sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, in particolare:
– il diritto alla vita, alla salute, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Si riferisce, in questo, al settore della sanità; della protezione civile; della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, dell’energia, della gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
– la libertà e sicurezza della persona. Coinvolge l’amministrazione della giustizia, gli addetti alle funzioni di ordine pubblico;
– la libertà di circolazione. Si riferisce ai trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
– la libertà di comunicazione. Interessa le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.
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