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Serrata

Rappresenta una forma di difesa del datore di lavoro contro lo sciopero dei lavoratori; quindi non costituisce mai un’azione aggressiva, ma soltanto di difesa.
La “libertà di serrata” è implicitamente riconosciuta dal nostro ordinamento nell’art. 41 della Costituzione che prevede la libertà di iniziativa economica.
Non è però previsto esplicitamente “diritto soggettivo di serrata” dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori.
In caso di serrata, il datore di lavoro è tenuto comunque a pagare i lavoratori che non aderiscono allo sciopero, perché in questo caso è il datore di lavoro stesso che rifiuta le offerte di adempimento delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti.
La serrata può essere: difensiva, offensiva o di ritorsione.
La serrata difensiva tende a scoraggiare le iniziative dei lavoratori per conseguire condizioni contrattuali più favorevoli, ed è considerata costituzionale.
La serrata offensiva, posta in essere per fini non contrattuali ma per fini esclusivamente politici, cioè rivolta contro alla pubblica autorità o per impedire ed ostacolare il libero esercizio della sovranità popolare, è considerata reato e punita con la reclusione fino ad un anno e con una multa d’importo fissato dalla legge.
La serrata di ritorsione consiste nella chiusura dell’attività per il fatto che, secondo il datore di lavoro le modalità con le quali viene condotto lo sciopero, determinano l’impossibilità di gestire l’impresa e l’impossibilità, per la direzione aziendale, di intervenire al fine di evitare possibili danni alle cose o alle persone.
E’ punita come reato anche la serrata posta in essere per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori e la serrata per semplice protesta, salvo per protesta contro fatti che riguardano i rapporti di lavoro.
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