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Servizio mensa ed indennità sostitutiva

Il datore di lavoro può mettere a disposizione dei suoi dipendenti un servizio mensa o in alternativa riconoscergli un’indennità economica sostitutiva.
L’indennità di mensa è attribuita sia ai lavoratori a tempo pieno, sia ai lavoratori a tempo parziale.
Per i buoni pasto invece (c.d. tickets) è fissata una quota limite di deducibilità pari a 5,29€. Fino a tale importo i tickets non sono assoggettabili agli oneri previdenziali e fiscali.
L’indennità sostitutiva di mensa fa parte della retribuzione erogata al dipendente ed è soggetta, per legge, sia alla contribuzione previdenziale che a quella fiscale.
Fanno eccezione le indennità sostitutive corrisposte a quei lavoratori che svolgono prestazioni con carattere di temporaneità o discontinuità, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di mensa; in questo caso valgono le stesse regole per i buoni pasto.
Nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali e contributivi rientra, oltre all’indennità sostitutiva, anche la prestazione “in natura” del servizio mensa, indipendentemente della concreta utilizzazione del servizio stesso.
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