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Sindacati di comodo

Ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro è fatto divieto di costituire o sostenere con mezzi finanziari o in ogni altro modo, associazioni sindacali di lavoratori (sindacati di comodo).

Un eventuale atto di questo genere sarebbe considerato un atto di ingerenza (cioè atto di disturbo) tra le varie organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

contratti collettivi possono spaziare nell’ambito della loro autonomia prevedendo nuove e diverse prerogative sindacali rispetto a quelle contemplate dalla normativa di sostegno posta dal titolo III dello Statuto dei lavoratori.

Questo però, ovviamente, senza arrivare a riconoscere ad un sindacato una situazione differenziata di vantaggio che lo collochi ingiustificatamente quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro; in tal modo si parlerebbe di sindacato di comodo assolutamente vietato dalla legge.

Molto importante da ricordare è che la legge punisce con la cessazione della propria attività una condotta di questo genere posta in essere dall’imprenditore che viene considerata a tutti gli effetti antisindacale.

Costituisce tentativo di costituire sindacato di comodo, l’iniziativa mirata dell’imprenditore a contrapporre le maestranze contro alcune operaie sindacalmente attive a suggerire uno sciopero di protesta nei confronti di queste ultime, nonché a far solidarizzare i lavoratori con l’imprenditore stesso contro i sindacati.

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