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Sindacato

Il sindacato è un organo di rappresentanza e di tutela degli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Ai lavoratori e datori di lavoro viene riconosciuta la libertà sindacale di costituire un’Organizzazione sindacale; l’unico obbligo che viene posto al sindacato è la sua registrazione presso gli Uffici locali o centrali secondo quanto previsto dalle norme di legge (art. 39 Costituzione). Per ottenere la registrazione è necessario che ogni sindacato adotti un “ordinamento interno” a base democratica.
Al sindacato registrato viene riconosciuta personalità giuridica perfetta e può partecipare alle trattative negoziali (alla stipulazione di contratti collettivi) mediante i propri delegati sindacali eletti democraticamente con voto individuale e segreto.

L’attuale struttura organizzativa del sindacato si basa su quattro livelli:

I. alla base si trovano le struttura presenti nei luoghi di lavoro: come le RSA, le RSU;
II. il secondo livello è quello provinciale: si trovano le strutture verticali (i sindacati provinciali delle varie categorie professionali) e le strutture orizzontali (Camera del     Lavoro – CGIL; Camera sindacale – UIL; Unioni sindacali – CISL);
III. il livello regionale in cui sono presenti sia le strutture orizzontali, a cui spetta di fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica e contrattuale        per tutta l’organizzazione sindacale, sia di categoria, competenti per la conduzione delle attività contrattuali e delle iniziative di rilievo settoriale;
IV. il livello nazionale in cui operano le strutture di vertice dell’intera organizzazione: le Federazioni nazionali di categoria (ad esempio: Fiom, Filcams, Uilm, ecc.) e      la Confederazione (CGIL, CISL, UIL, ecc.).

Le principali funzioni del sindacato sono:

• di rappresentanza degli interessi dei suoi iscritti, che viene esercitata mediante la partecipazione alla contrattazione collettiva aziendale, territoriale e nazionale;
• di controllo sulle condizioni di lavoro, verificando l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di lavoro. Il potere di controllo sindacale è esercitato sia a livello aziendale sia a livello politico;
• di partecipazione all’indirizzo politico del Governo, mediante lo strumento della “concertazione sociale” che può portare alla stipulazione di Accordi bilaterali o trilaterali;
• di produzione e offerta di servizi in materia previdenziale e fiscale, di formazione professionale, di gestione delle vertenze di lavoro, a favore dei suoi iscritti.
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