Il D.Lgs. 276/2003 ammette l’attività di somministrazione di lavoro, cioè di “fornitura professionale di manodopera”.
L’attività di somministrazione di manodopera è lecita se viene esercitata nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Essa si caratterizza per la presenza di un “rapporto trilaterale“:
- un’agenzia di somministrazione, dotata di apposita autorizzazione ed iscritta all’Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro;
- l’utilizzatore, imprenditore o non imprenditore, che stipula con l’agenzia un “contratto di somministrazione”, a tempo determinato o indeterminato, per ricevere la “fornitura” di manodopera;
- il lavoratore, che stipula con l’agenzia di somministrazione un “contratto di lavoro somministrato” a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma che svolge la propria attività lavorativa nell’interesse, sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. L’agenzia rimane, quindi, la titolare del contratto di lavoro; i lavoratori infatti sono assunti e retribuiti dall’agenzia stessa.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato per iscritto, se manca la forma scritta il lavoratore verrà assunto, su sua richiesta, dall’utilizzatore.
Nel contratto devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione dell’agenzia, il numero dei lavoratori da somministrare, le causali giustificative (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo), la data di inizio e la durata della somministrazione, la mansione e l’inquadramento dei lavoratori, gli eventuali rischi per la salute dei lavoratori, ecc.
La somministrazione di lavoro è espressamente vietata e punita con sanzioni amministrative:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– per unità produttive e per le mansioni interessate, nei 6 mesi precedenti, da licenziamenti collettivi;
– per unità produttive e per le mansioni interessate, nei 6 mesi precedenti, da licenziamenti collettivi;
– presso le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario;
– da parte di imprese che non hanno provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.