La sorveglianza sanitaria in azienda è effettuata dal Medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva costituita presso il Ministero del Lavoro, prevista dall’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008.
La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione lavorativa che è chiamato a svolgere, attraverso l’accertamento delle sue condizioni di salute, in funzione del rischio particolare che quel lavoro può comportare.
La valutazione del Medico competente comprende:
• Accertamenti preventivi, effettuati al momento dell’assunzione e prima di un cambio delle mansioni;
• Accertamenti periodici, effettuati ad intervalli di tempo solitamente con cadenza annuale. Gli accertamenti periodici comprendono l’esame clinico, una serie di indagini diagnostiche per controllare le condizioni di salute dei lavoratori al fine di formulare un giudizio relativo all’idoneità alla prosecuzione dell’attività lavorativa e verificare se un’eventuale compromissione dello stato di salute del lavoratore sia conseguenza dell’attività lavorativa svolta;
• Accertamenti periodici, effettuati ad intervalli di tempo solitamente con cadenza annuale. Gli accertamenti periodici comprendono l’esame clinico, una serie di indagini diagnostiche per controllare le condizioni di salute dei lavoratori al fine di formulare un giudizio relativo all’idoneità alla prosecuzione dell’attività lavorativa e verificare se un’eventuale compromissione dello stato di salute del lavoratore sia conseguenza dell’attività lavorativa svolta;
• Su richiesta del lavoratore, nel caso in cui ritenga che esista un rapporto tra i disturbi di salute lamentati e i rischi professionali a cui può essere esposto.
La sorveglianza di tipo sanitario sanitaria deve essere obbligatoriamente effettuata in quei settori produttivi, indicati dal D.Lgs. n.81/2008, che prevedono esposizioni a elevati rischi chimici (a sostanze pericolose), fisici (a rumori forti, a radiazioni), biologici, a rischi da movimentazione manuale dei carichi, a lavoro notturno, ecc.
Il medico competente, sulla base delle visite mediche effettuate, può esprimere, in relazione alla mansione specifica, un giudizio di:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali dell’inidoneità;
d) inidoneità permanente.
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali dell’inidoneità;
d) inidoneità permanente.
Il giudizio di idoneità è obbligatorio e sintetizza le informazioni relative allo stato di salute, al rischio professionale del lavoratore e agli esiti degli accertamenti sanitari; questo comporta che i lavoratori privi di tale giudizio non possono svolgere attività a rischio.
Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente che, dopo eventuali ed ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare la valutazione del medico.