Gli Organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, nei casi in cui riscontrano l’impiego di lavoratori in nero, che non risultano quindi dalla documentazione obbligatoria prevista dalla legge, in misura pari o superiore al 20% del numero totale dei lavoratori e in caso di gravi violazioni delle norme in materia di “tutela della salute e della sicurezza” nei luoghi di lavoro (ad esempio: la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro).
Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato previsto per contrastare il lavoro sommerso, per assicurare una più efficace azione di tutela dei lavoratori e per ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro nell’ambito dell’attività più pericolose.
La sospensione dell’attività imprenditoriale viene attuata dal personale ispettivo in caso di reiterazione di violazioni della stessa indole, che sono oggetto di prescrizione obbligatoria o di sentenza definitiva pronunciata dall’Autorità giudiziaria nei cinque anni successivi.
Il personale ispettivo adotterà un provvedimento di sospensione cautelare dell’attività d’impresa con efficacia immediata, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, o con efficacia a partire dal giorno successivo all’accertamento, nel caso in cui emerga l’impiego di lavoratori irregolari.
Il provvedimento di sospensione può essere adottato nell’ambito:
– di attività del settore edile
– di attività lavorative che comportano rischi particolarmente elevati
– di lavori subacquei
– di attività lavorative che comportano rischi particolarmente elevati
– di lavori subacquei
Qualora il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 14, commi 10, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi e la conseguente inapplicabilità della procedura di estinzione agevolata prevista dagli artt. da 19 a 25 D.Lgs. 19.12.1994 n. 758 e dall’art.15 D.Lgs. n. 124/2004.
Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato per impiego di lavoratori “in nero”, l’art. 14, commi 10, D.Lgs. 9.4.2008, nr. 81, prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o dell’ammenda da €. 2.500 ad €. 6.400.
La sospensione dell’attività imprenditoriale può essere revocata:
1. In caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, con particolare riferimento anche ai profili attinenti all’eventuale sorveglianza sanitaria;
- il pagamento del 25% ( €. 800) della somma aggiuntiva ( €. 3.200) prevista a titolo di sanzione aggiuntiva dall’art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151;
- l’ottemperanza agli obblighi di natura prevenzionistica ex D.Lgs. n.81/2008, specialmente quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento al settore dell’edilizia;
- la formazione e l’informazione sui pericoli legati all’attività svolta, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
2. In caso di sospensione per impiego di lavoratori “in nero”:
- la regolarizzazione dei lavoratori irregolarmente impiegati mediante comunicazione al Servizio competente di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, con l’obbligo di mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.;
- nel caso di lavoratori extracomunitari clandestini e di lavoratori minori avviati illegalmente al lavoro,stante l’impossibilità di una regolarizzazione piena il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai sensi dell’art. 2126 c.c.;
- il pagamento del 25% ( €. 500) della somma aggiuntiva (€. 2.000) prevista a titolo di sanzione aggiuntiva dall’art. 22 D.Lgs. 14.9.2015, n. 151.
In ogni caso, è fatta salva, ai sensi dell’art.14, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008, l’applicazione delle sanzioni civili, penali ed amministrative vigenti.
Il provvedimento di sospensione può essere comunicato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’emanazione da parte del Ministero stesso, di un “provvedimento interdittivo” alla contrattazione con la Pubblica amministrazione e alla partecipazione a gare pubbliche.
II provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio accessorio al provvedimento di sospensione adottato.
II provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio accessorio al provvedimento di sospensione adottato.