Lo stage, detto anche tirocinio, ha come finalità quella di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, mediante l’acquisizione di un’esperienza formativa pratica, e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I tirocini possono essere:
– Curriculari: svolti nell’ambito di un programma di “alternanza scuola – lavoro”, inserito nel piano di studio degli istituti scolatici e delle università;
– Extracurriculari: realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro o la creazione di un’opportunità lavorativa per acquisire una specifica professionalità.
– Extracurriculari: realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro o la creazione di un’opportunità lavorativa per acquisire una specifica professionalità.
I tirocini extracurriculari a loro volta, si suddividono in:
– Tirocini di formazione e orientamento: riservati a soggetti neolaureati e/o neodiplomati;
– Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: riservati principalmente a soggetti disoccupati e inoccupati.
– Tirocini per soggetti svantaggiati
Lo stage consiste, quindi, in un periodo di formazione e lavoro temporaneo all’interno di un’azienda pubblica o privata, di uno studio professionale.
Avendo finalità esclusivamente formative, lo stage non si configura come un’attività lavorativa e pertanto non è soggetto alla disciplina normativa del lavoro subordinato o autonomo.
Lo stage è attivato tramite la stipula di una “convenzione” tra Ente promotore (ad esempio: i Centri per l’Impiego, Università, Enti di formazione professionale, Consulenti del Lavoro) e datore di lavoro ospitante, secondo appositi modelli stabili con il DM 142/1998.
Lo stage di formazione ed orientamento può avere durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi, mentre quello di inserimento o reinserimento lavorativo può durare al massimo 12 mesi. Nel tirocinio per soggetti svantaggiati la durata, stabilita convenzionalmente, può arrivare fino a 24 mesi.
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei “limiti numerici”, definiti dalla legge, in relazione al numero dei dipendenti assunti:
- da zero a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
- da 6 a 19 dipendenti: 2 tirocinanti;
- oltre 19 dipendenti: può ospitare un numero massimo di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti.
Non è previsto alcun limite in favore di disabili.