Con il termine “start-up innovativa”, si identifica una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una società europea residente in Italia, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Tale forma societaria è stata introdotta nel nostro ordinamento a seguito dell’emanazione dell’art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova “cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero”.
L’art. 25 co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di requisiti formali e sostanziali per poter qualificare un’impresa come “start-up innovativa”:
– forma di società di capitali, essendo ammessa la forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata anche nella veste di s.r.l. semplificata o s.r.l. a 1 euro, oppure di società cooperativa, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
– la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi;
– l’impresa deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 oppure in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia;
– il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
– la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
– la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Inoltre, la start up deve possedere almeno uno dei requisiti che seguono:
– le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
– in alternativa, la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un’attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all’estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
– la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.
La legge 24 marzo 2015, n. 33, ha inteso incentivare l’avvio di attività imprenditoriale introducendo una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell’atto costitutivo delle suddette imprese.
L’atto costitutivo delle società che assumono la forma di “start-up innovative” o di “incubatori certificati” potrà essere, infatti, redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), e cioè attraverso un documento informatico firmato digitalmente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, a tal fine, con decreto del 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2016 n. 56, ha fornito un modello uniforme da trasmettere al competente ufficio del registro delle imprese e consente la costituzione della start up senza l’ausilio di un notaio.
Le start up sono soggette ad iscrizione presso una apposita sezione del registro delle imprese preeso le Camere di Commercio, al fine di poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell’iniziativa.
Il legale rappresentante della società deve depositare una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specificati dalla normativa, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio della società e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio della start-up innovativa dalla sezione speciale del registro delle imprese (e la perdita degli esoneri previsti) ma non dalla sezione ordinaria del registro delle imprese.