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Stato di insolvenza imprenditore commerciale

Per il diritto fallimentare, l’imprenditore commerciale versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

La giurisprudenza consolidata nel corso degli anni afferma che lo stato di insolvenza deve essere tangibile, ossia ravvisabile dai comportamenti dell’imprenditore.

A tal proposito quindi, il legislatore segna un netto distinguo tra una semplice situazione di difficoltà economica e lo stato di insolvenza che sicuramente è più duraturo e persistente nel tempo.

Ai sensi dell’art. 5 L. Fallimentare, l’insolvenza può manifestarsi anche attraverso altri fattori esterni che rivelano in modo univoco l’impossibilità per il debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Il pubblico ministero, ex art. 7 L.Fallimentare, presenta la richiesta di dichiarazione di fallimento laddove:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

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