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Stress lavoro – correlato

Lo “stress lavoro correlato” trova la propria base normativa nell’art. 28 del D.Lgs n. 81/2009 in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito dei rischi che il datore deve valutare vi rientra, quindi, anche il rischio da “stress lavoro – correlato”; per stress lavoro si intende quello stato di ansia, di tensione e malessere diffuso provocato da eccessive pressioni o da situazioni negative e di disagio.
Le cause più frequenti che determinano l’insorgenza dello stress correlato al lavoro sono:
• l’incapacità di comunicazione con i lavoratori da parte dei superiori gerarchici;
• ricoprire un ruolo inadatto alle proprie capacità e inclinazioni;
• lavorare in un ambiente dove le attrezzature risultano non idonee;
• il mobbing;
• l’eccessiva focalizzazione dell’azienda solo sugli obiettivi da raggiungere senza prestare attenzione alle esigenze dei lavoratori.

Per l’azienda è importante valutare il livello di stress, perché questo, se presente, produce degli effetti negativi per l’azienda stessa, in termini di impegno del lavoratore, di prestazione e produttività del personale, di incidenti causati da errore umano, di aumento dell’assenteismo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre tutte le misure necessarie, preventive e successive, al fine di ridurre ed eliminare tale situazione di pericolo per i propri dipendenti.

L’omissione della valutazione del rischio dello stress legato al lavoro e la mancata adozione delle misure di prevenzione necessarie comporta in capo al datore di lavoro delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge.
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