E’ un elemento accessorio della retribuzione base; la sua erogazione è prevista dal contratto individuale di lavoro in considerazione di specifiche qualità personali del lavoratore (capacità, conoscenze, produttività).
Essendo una voce retributiva concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e fiscali.
Il superminimo individuale può essere:
• assorbibile: in questo caso il superminimo viene “assorbito”, ossia viene ridotto in tutto o in parte, da un successivo aumento dei minimi retributivi, disposto in sede di rinnovo del C.c.n.l. o in occasione di passaggio del lavoratore alla categoria superiore;
• non assorbibile: il superminimo non è assorbibile se è previsto da una clausola specifica del contratto individuale di lavoro, o dal contratto collettivo applicato o ha natura di “compenso speciale”, collegato a particolari meriti o ad una maggiore onerosità della mansione svolta dal lavoratore.
• non assorbibile: il superminimo non è assorbibile se è previsto da una clausola specifica del contratto individuale di lavoro, o dal contratto collettivo applicato o ha natura di “compenso speciale”, collegato a particolari meriti o ad una maggiore onerosità della mansione svolta dal lavoratore.
Le parti possono anche decidere, mediante accordo, l’eliminazione e/o la riduzione del superminimo individuale precedentemente pattuito. Di conseguenza, esso non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, né dal datore di lavoro con atto unilaterale.