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Tassazione del Tfr

La tassazione del Tfr e le modalità di erogazione dello stesso variano in base alla scelta effettuata dai lavoratori, entro sei mesi dall’assunzione.
Il lavoratore può scegliere se mantenere il proprio Tfr in azienda (esso costituirà in questo caso un elemento della retribuzione differita) o se destinarlo ad un “fondo di previdenza complementare“.
Se il lavoratore sceglie di aderire alle forme pensionistiche complementari, il suo Tfr potrà essere confluito verso:
• fondi pensione chiusi o negoziali, stabiliti dai contratti collettivi e rivolti ad un gruppo di lavoratori specifici appartenenti ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese;
• fondi pensione aperti, istituiti e gestiti direttamente dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle assicurazioni e dalle società di gestione del risparmio. La gestione finanziaria del fondo è separata dall’attività propria della società che lo ha istituito e si realizza unicamente nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto delle norme e dei contratti che lo regolano.
In questi casi il Tfr maturato sarà erogato, generalmente, al raggiungimento dell’età pensionabile, e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dall’adesione alla previdenza complementare; il lavoratore potrà, anche, chiedere, per esigenze particolari, un’anticipazione delle somme accantonate nei limiti consentiti.
Il lavoratore potrà scegliere, in alternativa, di lasciare il proprio Tfr in azienda e gli verrà erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo i casi in cui il lavoratore chiederà delle anticipazioni del Tfr per il sostenimento di spese straordinarie (art. 2120 Cod. civ.)
La tassazione avviene nel momento in cui viene percepito dal lavoratore, in quanto costituisce un reddito derivante da rapporto di lavoro subordinato. Il legislatore ha previsto una tassazione separata per le quote di Tfr, applicando un’aliquota media figurativa, solitamente inferiore all’aliquota Irpef.
Nel caso in cui il lavoratore opti per lasciare il Tfr in azienda, occorre distinguere il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 da quello maturato successivamente.
Per il Tfr maturato fino al 31/12/2000, la base imponibile è costituita dalle quote di Tfr e dalla rivalutazione monetaria annuale delle somme accantonate. La base imponibile è data dall’ammontare del Tfr erogato negli anni precedenti e quello erogato nell’anno appena concluso, a qualsiasi titolo: come anticipazione, acconto, saldo.
Sugli importi erogati, secondo questa modalità, viene riconosciuta una riduzione di 309,87€ per ciascun anno di servizio e rapportata ai mesi lavorati nell’anno e ai periodi di part – time.
Per il Tfr maturato dal 1 gennaio 2001, la base imponibile è costituita solo dalle quote di Tfr, con esclusione della rivalutazione monetaria assoggettata ad un’imposta sostitutiva dell’17%. In questo caso, sugli importi erogati non saranno riconosciute le riduzioni di 309,87€.
Dopo aver così determinato la base imponibile per la tassazione del Tfr, si deve procedere al calcolo del “reddito teorico”, che è ottenuto dal rapporto tra l’imponibile e il “periodo di commisurazione” (ossia, gli anni di servizio,) moltiplicato poi per 12.
Sul punto si rileva la previsione di una clausola di salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006. Sarà pertanto applicata una tassazione separata avvalendosi delle aliquote e degli scaglioni di reddito previsti fino al 31 dicembre 2006 se più favorevoli.
L’imposta teorica viene calcolata applicando al reddito teorico di riferimento, l’aliquota Irpef, per scaglioni di reddito, vigente nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr. Tale diritto sorge dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Dopo aver calcolato l’imposta teorica, si deve determinare l'”aliquota media”, utile per la tassazione del Tfr (base imponibile di Tfr), che sarà data dal rapporto tra l’imposta teorica e il reddito teorico.
La tassazione del Tfr versato al “fondo di previdenza complementare”, avviene, invece, al momento della corresponsione della pensione.
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