Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi in seguito a morte del lavoratore, il sostituto di imposta deve operare come segue per la tassazione:
– tutti gli emolumenti correnti maturati e non percepiti dal de cuius dovranno essere tassati separatamente in capo agli eredi o ai legatari in base all’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in vigore all’atto della corresponsione
– per tutti gli emolumenti liquidati al de cuius, per i quali è stata già effettuata e versata la ritenuta d’acconto, sussiste per il sostituto d’imposta l’obbligo del conguaglio di fine rapporto con anche l’applicazione delle addizionali IRPEF