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Telelavoro

Il telelavoro è regolato dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, in recepimento dell’Accordo Quadro europeo del 16/07/2002. I diversi contratti collettivi di categoria definiscono, poi, la modalità specifica di svolgimento del telelavoro.
Per telelavoro si intende una forma particolare di svolgimento del lavoro, che si avvale delle tecnologie dell’informazione e delle connessioni sempre più avanzate, nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’attività lavorativa viene svolta regolarmente al di fuori dei locali aziendali, solitamente presso il domicilio del lavoratore.
La scelta per il telelavoro deve avvenire mediante un “accordo consensuale” tra le parti e l’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce, di per sé, un giustificato motivo di licenziamento, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro.
Il telelavoratore può gestire in maniera autonoma il tempo da dedicare al lavoro, anche se il carico di lavoro deve essere il più possibile equivalente a quello dei lavoratori che si trovano all’interno dell’azienda.
Al datore di lavoro spettano i costi di manutenzione, di fornitura e di installazione dei mezzi informatici che servono a svolgere la prestazione lavorativa. Inoltre il datore di lavoro deve adottare le dovute precauzioni per tutelare il diritto alla privacy e alla riservatezza del lavoratore.
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