Il contratto a tempo determinato è una tipologia contrattuale di tipo speciale caratterizzata dall’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro.
L’attuale disciplina (D.Lgs. n. 368 del 2001) non prevede più un elenco tassativo di casi, con carattere eccezionale e straordinario, in cui è ammessa l’apposizione del termine al contratto di lavoro, ma è stata prevista un norma di carattere generale che ammette il ricorso al contratto a tempo determinato per ragioni di carattere:
• tecnico, ad esempio per la realizzazione di un’opera o di un servizio avente carattere occasionale;
• produttivo ed organizzativo, per fronteggiare, per esempio, un picco produttivo temporaneo o per i lavori stagionali, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
• sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ad esempio assenti per maternità.
• produttivo ed organizzativo, per fronteggiare, per esempio, un picco produttivo temporaneo o per i lavori stagionali, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
• sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ad esempio assenti per maternità.
Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato per iscritto, le causali giustificative dell’apposizione del termine devono essere indicate per iscritto e sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza effettiva delle stesse e quindi il relativo controllo di effettività; la durata del contratto non può superare i 36 mesi.
Qualora manchi l’indicazione della specifica causale di assunzione a termine, il contratto deve considerarsi stipulato a tempo indeterminato dalla data dell’assunzione.
Non è richiesta la sussistenza di specifiche causali giustificative per l’apposizione del termine, nei contratti stipulati:
– nel settore del trasporto aereo e nei servizi aeroportuali;
– nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, per l’esecuzione di speciali servizi non superiori a tre giorni;
– con i dirigenti, di durata massima di cinque anni e per i quali non è l’obbligo della forma scritta;
– con i lavoratori in mobilità;
– con i disabili.
– nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, per l’esecuzione di speciali servizi non superiori a tre giorni;
– con i dirigenti, di durata massima di cinque anni e per i quali non è l’obbligo della forma scritta;
– con i lavoratori in mobilità;
– con i disabili.
La forma scritta del contratto non è comunque richiesta, oltre che per le assunzioni dei dirigenti, anche quando la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni di calendario.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per iscritto, prima della sua scadenza, dalle parti, purché la durata complessiva non superi i 36 mesi. La proroga è ammessa solo una volta, a condizione che sussistano delle ragioni oggettive e che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il primo contratto era stato stipulato.
Il contratto a termine può essere anche rinnovato, sempre nel rispetto della durata massima prevista. Il rinnovo può essere previsto alla scadenza del primo contratto e riguardare anche mansioni completamente diverse.
I contratti collettivi possono anche prevedere una durata massima del contratto a tempo determinato superiore ai 36 mesi; se viene superato il limite massimo fissato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
I contratti collettivi possono anche prevedere una durata massima del contratto a tempo determinato superiore ai 36 mesi; se viene superato il limite massimo fissato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
E’ ammessa la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro (c.d. periodo di tolleranza) dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, di 20 giorni dopo la scadenza, se il contratto aveva una durata non superiore ai sei mesi, di 30 giorni se il contratto aveva una durata superiore. Il lavoratore in questo periodo ha diritto ad una maggiorazione del 20% per i primi 10 giorni, del 40% per i restanti giorni di lavoro.
Ai contratti collettivi spetta anche l’individuazione dei “limiti quantitativi massimi” per l’assunzione di lavoratori a termine; sono esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato conclusi:
• dalle imprese dello spettacolo e dalle imprese di “start up”, per i periodi definiti dai C.c.n.l.;
• con i lavoratori ultra 55 anni;
• per i lavori stagionali e per la sostituzione di altri lavoratori.
• con i lavoratori ultra 55 anni;
• per i lavori stagionali e per la sostituzione di altri lavoratori.
Non è ammessa, invece, la stipulazione del contratto a tempo determinato:
– nelle imprese che non hanno provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi;
– nelle unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da un licenziamento collettivo per le stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati;
– nelle unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario per lo svolgimento delle stesse mansioni cui sono adibiti lavoratori sospesi o con riduzione di orario. Il divieto non si applica alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
– per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
– nelle unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da un licenziamento collettivo per le stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati;
– nelle unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario per lo svolgimento delle stesse mansioni cui sono adibiti lavoratori sospesi o con riduzione di orario. Il divieto non si applica alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
– per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
Non sono, inoltre, soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in quanto hanno già una loro disciplina specifica e in quanto sono preordinati al conseguimento della formazione e all’inserimento al lavoro:
– i contratti di formazione e lavoro;
– i rapporti di apprendistato;
– i tirocini, che pur caratterizzati dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
– i rapporti di apprendistato;
– i tirocini, che pur caratterizzati dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
Il contratto a tempo determinato dopo il Jobs Act
A seguito della entrata in vigore del D.lgs. 81/2015, la disciplina del contratto a tempo determinato ha subito rilevanti modifiche. Si rimanda a questo link per gli aggiornamenti.