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Tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato rappresenta la tipologia contrattuale tipica, l’art. 1 D.Lgs n. 81/2015 afferma infatti che il contratto di lavoro subordinato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Il contratto a tempo indeterminato si caratterizza per l’assenza di un termine al rapporto di lavoro e può risolversi solo nei casi di:
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (c.d. licenziamenti disciplinari);
  • dimissioni del lavoratore;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
L’art. 2118 Cod. Civ. richiede, in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un congruo “periodo di preavviso” nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi di categoria.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte un’indennità sostitutiva, d’importo equivalente a quello della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso lavorato.

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