La disciplina normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 15 maggio 2008.
Tale decreto, raccoglie, introduce, armonizza e abroga le disposizioni dettate da numerose precedenti normative susseguitesi nel corso dei decenni precedenti, al fine di adeguare il corpus normativo alle evoluzioni tecniche del mondo del lavoro.
Sebbene il testo sia stato in diverse occasioni modificato (da ultimo ad opera dei decreti attuativi del Jobs Act), esso rappresenta ancora il punto di riferimento normativo in termini di sicurezza.
Esso è strutturato in 13 titoli:
1. Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
2. Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
3. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
4. Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
5. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
6. Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
7. Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni);
8. Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
9. Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi dall’esposizione all’amianto, sanzioni)
10. Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
11. Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
12. Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
13. Disposizioni finali
Il decreto contiene in modo chiaro l’individuazione dei soggetti responsabili della prevenzione e della sicurezza, descrive le misure da adottare per ridurre il rischio sul lavoro e, quindi, indica le sanzioni che verranno applicate in caso di inadempienza.
La vera innovazione consiste nella predisposizione di un impianto normativo volto alla creazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro di tipo preventivo, attraverso l’individuazione e riduzione dei fattori di rischio, il controllo dei sistemi di sicurezza, l’elaborazione di strategie aziendali ad hoc.
Tale finalità è perseguita attraverso tutta una serie di strumenti e adempimenti tra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la nomina di un medico competente, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) etc.
Come già accennato, il decreto è stato di recente modificato ad opera del D.lgs 151/2015 intervenendo sui seguenti aspetti:
– specificazione del campo di applicazione della disciplina del Testo unico;
– conferma degli adempimenti circa la redazione e il contenuto della valutazione dei rischi;
– abolizione della possibilità del datore di lavoro con un numero di occupati fino a cinque lavoratori di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in presenza del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
– abolizione del registro infortuni previsto dall’art. 53 del testo unico di sicurezza;
– incremento delle sanzioni pecuniarie a seconda del numero di lavoratori coinvolti.
In particolare, sul fronte sanzioni, vengono infatti individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.
Nello specifico:
– mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ammenda da 2.000 a 4.000 euro);
– mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
– mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).