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Tirocinio formativo

Il tirocinio, detto anche stage, ha come finalità quella di favorire l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani, mediante l’acquisizione di un’esperienza formativa pratica, e per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Si possono configurare tirocini di due tipi generali:

– Curriculari: svolti nell’ambito di un programma di “alternanza scuola – lavoro”, inserito nel piano di studio degli istituti scolatici e delle università;
– Extracurriculari: realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro o la creazione di un’opportunità lavorativa per acquisire una specifica professionalità.

tirocini extracurriculari a loro volta, si dividono in:

  • Tirocini di formazione e orientamento: riservati a soggetti neolaureati e/o neodiplomati;
  • Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: riservati principalmente a soggetti disoccupati e inoccupati;
  • Tirocini per soggetti svantaggiati.

Lo stage consiste, quindi, in un periodo di formazione e lavoro temporaneo all’interno di un’azienda pubblica o privata, di uno studio professionale.

Avendo finalità meramente formative, il tirocinio non si configura come un’attività lavorativa e quindi non è soggetto alla disciplina normativa del lavoro subordinato o autonomo.

Viene attivato tramite la stipula di una “convenzione” tra Ente promotore (ad esempio: i Centri per l’Impiego, Università, Enti di formazione professionale, Consulenti del Lavoro) e datore di lavoro ospitante, secondo appositi modelli stabili con il DM 142/1998.

Lo stage di formazione ed orientamento può avere durata massima di sei mesi mentre quello di inserimento/reinserimento lavorativo massimo 12 (in quest’ultimo caso hanno piena autonomia gli enti promotori).

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti ma con dei “limiti numerici“, definiti dalla legge, in relazione al numero dei dipendenti assunti:
– da zero a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
– da 6 a 19 dipendenti: 2 tirocinanti;
– oltre 19 dipendenti: può ospitare un numero massimo di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti.

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