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Trasferimento dei dirigenti RSA

dirigenti di RSA sono i soggetti responsabili della conduzione dell’associazione sindacale aziendale.

Questi particolari dirigenti hanno diritto a:

– permessi retribuiti per lo svolgimento del loro mandato (art. 23 Statuto dei Lavoratori);
– permessi non retribuiti, in misura non inferiore ad 8 giorni all’anno, per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni.
Non può essere disposto il trasferimento dei dirigenti di RSA dall’unità produttiva in cui lavorano senza il “nulla – osta” preventivo dell’Organizzazione sindacale di appartenenza, che valuterà in considerazione alla struttura organizzativa dell’associazione sindacale.
La tutela contro un possibile trasferimento è valida fino ad un anno dopo a quello in cui è cessato il suo mandato.
La mancata richiesta del “nulla – osta” o l’attuazione del provvedimento di trasferimento del dirigente di RSA, nonostante il rifiuto dell’associazione sindacale, dà origine ad una condotta “anti – sindacale“, oggetto della tutela prevista nell’art.28 dello Statuto dei Lavoratori.
Tale articolo prevede che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti antisindacali, cioè volti ad impedire o limitare l’esercizio delle libertà e dell’attività sindacale, le organizzazioni sindacali possono presentare ricorso davanti al giudice, il quale, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte le informazioni necessarie, può ordinare al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione di tale comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.
Se il datore di lavoro non ottempera al decreto sarà punito con l’arresto fino a 3 mesi o con un’ammenda.

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