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Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento differito della retribuzione, perché viene erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 2120 del Cod. civ. la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TFR di competenza, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l’esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
L’importo del trattamento di fine rapporto, da accantonare ogni anno, viene calcolato dividendo per 13,5 la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi; tale risultato sarà poi ridotto per l’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,5% della retribuzione imponibile.
La quota annua del TFR accantonata deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno lavorate, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Le somme di TFR accantonatecon esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate a tasso pari all’1,5% in misura fissa ed in misura variabile ad un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni, possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione del trattamento di fine rapporto non superiore al 70% del trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per il finanziamento:
– delle spese sanitarie relative ad interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
– dell’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore o per i figli;
– delle spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.
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