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Trattenuta per sciopero

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità per il datore di lavoro di operare una “trattenuta per sciopero” ai lavoratori che vi hanno aderito.
La sospensione della retribuzione durante il periodo di sciopero ha effetto sia sulla retribuzione base sia sugli elementi retributivi indiretti, ad esempio: sulla tredicesima mensilità, sul premio di produzione, sugli importi forfettari erogati in occasione di rinnovi contrattuali o a titolo di arretrati, ecc.
Essendo la trattenuta per sciopero giustificata dalla sospensione del rapporto di lavoro, in caso di sciopero di breve durata la relativa trattenuta deve essere commisurata (riproporzionata) all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro.

Il tempo necessario a rimettere in produzione i macchinari deve essere considerato utile alle lavorazioni successive, pertanto non legittima eventuali trattenute riferite a tale periodo di lavoro.
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