Non è altro che una vera e propria mensilità aggiuntiva (in alcuni contratti collettivi vi è anche la quattordicesima) che viene corrisposta a tutti i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Il Contratto collettivo del 1937 per gli impiegati dell’industria ha introdotto per la prima volta la tredicesima mensilità che poi è stata estesa anche agli operaio con il DPR n.1070/1960.
La tredicesima nasce come gratifica natalizia; il lavoratore la matura mensilmente (rateo) dal 1 gennaio al 31 dicembre e viene erogata una volta all’anno di solito entro il 24 dicembre (varia a seconda dei contratti). Ogni C.C.N.L. ha dei criteri specifici per il calcolo della tredicesima; in via generale essa è pari ad una mensilità percepita dal lavoratore; come riferimento si prende l’importo relativo all’ultima mensilità percepita.
E’ da ricordare però che l’importo della tredicesima mensilità varia in base al periodo in cui ha lavorato il dipendente: infatti se ha lavorato meno di un anno sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro.
Nel caso in cui si sia in presenza di un contratto part time la tredicesima si determina in base alle ore di lavoro effettuate in rapporto al monte ore dei dipendenti full time.
Per determinare questa mensilità aggiuntiva è necessario tener presente dei periodi di lavoro e non in cui essa lavora. Tali periodi comprendono:
– maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata;
– congedo matrimoniale;
– ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro e permessi retribuiti;
– malattia nei limitatamente al periodo di conservazione del posto;
– infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto;
– cassa integrazione guadagni ad orario ridotto;
– riposi giornalieri per allattamento.
In base al C.C.N.L. non rientrano nel calcolo della tredicesima i periodi di assenza non retribuita.