La Legge n.977/1967 tutela e disciplina il lavoro dei minori e degli adolescenti, al fine di evitare che lo svolgimento dell’attività lavorativa possa pregiudicare la loro crescita e la loro maturazione psicofisica.
L’età per l’accesso al lavoro è di 16 anni e a condizione che sia concluso il percorso scolastico obbligatorio; tuttavia la Direzione Provinciale del Lavoro può autorizzare, previo consenso scritto dei genitori, l’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, nel settore dello spettacolo e nella realizzazione di programmi radiotelevisivi, purché non venga pregiudicata la sicurezza, l’integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore.
A tutela dei minori è prevista, inoltre, una disciplina specifica in materia di “orario di lavoro”:
• L’orario di lavoro dei minori di 16 anni non può superare le sette ore di lavoro giornaliero e 35 ore di lavoro settimanale
• L’orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali
• Hanno diritto ad un riposo settimanale di due giorni consecutivi, possibilmente comprendenti la domenica
• Hanno diritto ad almeno un’ora di pausa al giorno, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza
• I minori di 16 anni hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno, i minori di età compresa tra i 16 e 18 anni hanno diritto ad almeno 20 giorni all’anno
• L’orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali
• Hanno diritto ad un riposo settimanale di due giorni consecutivi, possibilmente comprendenti la domenica
• Hanno diritto ad almeno un’ora di pausa al giorno, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza
• I minori di 16 anni hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno, i minori di età compresa tra i 16 e 18 anni hanno diritto ad almeno 20 giorni all’anno
A salvaguardia della salute psico-fisica dei lavoratori minorenni è prevista una visita medica pre-assuntiva a carico del datore di lavoro; l’idoneità dei minori all’attività lavorativa cui sono addetti deve essere successivamente accertata mediante visite mediche periodiche da effettuarsi almeno una volta all’anno.
L’art.37 della Costituzione riconosce ai minori il diritto ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni adibiti alla stessa mansione o a mansioni analoghe.
Il datore di lavoro che non rispetti le discipline di tutela dei minori è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa, d’importo compreso tra 516€ e 2.582€.
L’impiego, invece, di lavoratori minorenni in nero è punito con l’applicazione di una maxi sanzione amministrativa.
I minori non possono, in ogni caso, essere adibiti a mansioni che gli espongono a sostanze chimiche, fisiche, biologiche e a lavori pericolosi e pesanti.
In deroga a tale divieto, i lavori sopra indicati, possono essere svolti, con preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e previo parere della ASL competente per territorio, per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa.
In deroga a tale divieto, i lavori sopra indicati, possono essere svolti, con preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e previo parere della ASL competente per territorio, per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa.