La tutela della libertà e della dignità dei lavoratori è garantita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
In particolare, il Titolo I della suddetta legge, prevede una serie di norme che mirano specificatamente a tutelare la libertà e dignità dei lavoratori:
• l’art.1 sancisce il diritto dei lavoratori a manifestare liberamente le loro opinioni, in materia sindacale ed economica, nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge.
La libertà d’opinione dei lavoratori, viene tutelata, anche, imponendo un divieto al datore di effettuare indagini a fini dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro su opinioni politiche, religiose, sindacali e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale;
• A tutela della dignità dei lavoratori, l’art. 2 impone il divieto al datore di lavoro di impiegare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa dei dipendenti, esse possono essere assunte soltanto per la tutela del patrimonio aziendale. Non possono neanche essere utilizzati impianti audiovisivi o altre apparecchiature per controllare “a distanza” i lavoratori.
La norma contenuta all’art. 5 riconosce la possibilità al datore di lavoro di richiedere ai Servizi ispettivi di eseguire accertamenti sanitari soltanto per controllare le assenze dovute a malattia dei lavoratori o per verificare l’idoneità fisica allo svolgimento di una mansione specifica da parte del lavoratore;
• E’ prevista una tutela dei lavoratori anche in caso di procedimento disciplinare; il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli contestato, precedentemente, per iscritto l’addebito. (art. 7);
• L’art. 9 riconosce il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
• L’art. 10 riconosce il diritto dei lavoratori studenti a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
• Il diritto del lavoratore ad essere adibiti alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, senza alcuna diminuzione della retribuzione (art. 13 dello Statuto dei Lavoratori e art. 2103 Cod. civ.). Il nuovo articolo 2103 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 81/2015, dispone inoltre che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”.