L’articolo 32 della Costituzione riconosce il “diritto alla salute” come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.
In particolare, la “tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori” è garantita dall’art. 2087 del Cod. civ., che impone l’obbligo al datore di lavoro di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
L’art. 2087 c.c. non si riferisce soltanto alle misure necessarie per garantire la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro, ma interessa anche tutte le altre misure idonee a rendere l’ambiente dei lavoro sicuro e funzionale al benessere dei lavoratori.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) impone anche agli stessi lavoratori il dovere di contribuire con il datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge; in particolare, essi sono chiamati a:
• osservare le direttive generali impartite in materia di salute e sicurezza;
• utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
• frequentare i corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza;
• segnalare la mancanza o il mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza in loro possesso.
• osservare le direttive generali impartite in materia di salute e sicurezza;
• utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
• frequentare i corsi di formazione e informazione in materia di sicurezza;
• segnalare la mancanza o il mal funzionamento dei dispositivi di sicurezza in loro possesso.
Queste forme di tutela e salvaguardia devono essere garantite a tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto con il quale sono assunti.
L’inosservanza dell’obbligo di tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori, posto dalle leggi in materia, costituisce inadempimento contrattuale e determina l’obbligo al risarcimento del danno.
Il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni subito è soggetto ad una prescrizione decennale.