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Valutazione dei rischi

L’art. 2, c. 1, lett. q) D.Lgs. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro nel rispetto delle disciplina normativa contenuta negli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Si tratta di un processo i cui esiti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate sono documentati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per il quale l’art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008, ne stabilisce il contenuto minimo.
Per alcune attività il DVR può essere redatto secondo le procedure standardizzate (c.d. DVRS) o secondo un Modello di Valutazione Semplificato (c.d. MVRS).
La “valutazione preventiva dei rischi” deve riguardare tutti i possibili rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro – correlato e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Alcune tipologie di rischio sono specificatamente previste dal D.Lgs. 81/2001, il quale prevede dettagliati regimi che dovranno essere osservati nel processo di valutazione. I dettati normativi riguardano (elenco non esaustivo):
  • il rischio stress lavoro – correlato
  • il rischio incendio
  • i luoghi di lavoro
  • gli impianti
  • il movimentazione manuale dei carichi
  • videoterminali
  • agenti fisici
  • agenti chimici
  • agenti cancerogeni e mutageni
  • agenti biologici
  • atmosfere esplosive.
Il documento deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti rischi per la salute e sicurezza durante l’attività lavorativa, specificando anche i  criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa ed essere elaborato, per iscritto, al termine dell’attività di valutazione, dal datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il DVR deve essere redatto su supporto cartaceo o informatico (artt. 28, c. 2, e 53) e conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, c. 4).
Questo documento legato ai rischi deve essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce e deve essere aggiornato ogni volta che si verificano:
• delle modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
• dei cambiamenti relativi al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
• degli infortuni significativi sul luogo di lavoro.
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008, la rielaborazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi delle rispettive causali. La legge n.161/2014, ha modificato tale disposizione prevedendo che, fermo restando tale termine, il datore di lavoro deve, comunque, dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede all’art. 55 molteplici ipotesi di reato di natura contravvenzionale in materia di valutazione dei rischi e di DVR a carico del datore di lavoro, di cui alcune anche a carico del dirigente oltre che alcuni illeciti di natura amministrativa.
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