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Visita fiscale

Per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute, la legge 300/70 all’art. 5 prevede un accertamento chiamato visita fiscale. Questa non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.

Il lavoratore che vuole usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e il medico di famiglia che ha l’obbligo di compilare il certificato medico di malattia. A questo punto, una volta emesso il certificato e reso visibile a tutti, il datore di lavoro è legittimato a richiedere la visita fiscale per accertare il tutto.

Tale visita può avvenire solo in determinate fasce orarie: per i dipendenti privati, dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 7 giorni su 7 (lavorativi e non festivi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nel caso di gravi patologie che richiedono determinate terapie salvavita, infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, non è obbligatorio il rispetto delle suddette fasce orarie.

Nel caso in cui la persona non sia presente in casa al momento dell’arrivo del medico, quest’ultimo lascia un messaggio con il quale invita il soggetto interessato a recarsi presso l’ambulatorio per la visita. Il medico ha facoltà di ridurre o confermare la prognosi del medico di base. Infine va ricordato che, nel caso di un’assenza ingiustificata, segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell’INPS di corrispondere al datore l’indennità di malattia.

Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell’arco di un biennio, o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).

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