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Visite mediche preventive e periodiche

La sorveglianza sanitaria, prevista all’art. 41 D.Lgs. 81/2008 comprende:

a) la visita medica preventiva: svolta per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione a cui è destinato ed per accertare, quindi, l’assenza di controindicazioni allo svolgimento di tale lavoro;

b) la visita medica periodica: effettuata per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Solitamente la visita medica periodica viene svolta una volta all’anno ma può avvenire secondo una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio specifico;

c) visita medica su richiesta del lavoratore;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova mansione;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Questo tipo di controlli non possono essere effettuati ai fini dell’assunzione e per accertare stati di gravidanza.

Le visite mediche preventive e periodiche sono a spese del datore di lavoro e consistono in esami clinici ed indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente.
Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite, potrà esprimere un giudizio di:
a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità
d) inidoneità permanente
Gli esiti delle visite mediche devono essere allegati alla cartella sanitaria del lavoratore e devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore stesso.
Il lavoratore potrà impugnare il giudizio del medico, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, che potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.
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