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Visite personali di controllo

Ai sensi dell’art.6 dello Statuto dei Lavoratori, le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate, ad eccezione dei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti.

In questi casi, le visite personali di controllo  potranno essere effettuate soltanto all’uscita dei luoghi di lavoro, a condizione che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore.

Nei casi in cui le visite personali possono essere disposte, le relative modalità di svolgimento devono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, su richiesta del datore provvede la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezioni del lavoro.
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