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Volantinaggio

Con questo termine si identifica l’attività concernente la diffusione di manifestini di propaganda sindacale all’interno dell’azienda. Si definisce invece volantinaggio a rovescio l’attività di propaganda svolta dal datore di lavoro al fine di manifestare il proprio pensiero sulla realtà sindacale aziendale.

L’attività di volantinaggio è un’attività lecita a tutti gli effetti se svolta al di fuori degli orari di lavoro; è consentita all’interno degli orari di lavoro a condizione che non pregiudichi lo svolgimento dell’attività produttiva.

Implicando interruzioni dell’attività lavorativa, l’attività di volantinaggio non fa parte delle prerogative del solo membro della RSU, ma appartiene alla agibilità sindacale che rientra nella libertà sindacale riconosciuta ad ogni lavoratore.

Infatti si ritiene che l’operazione di volantinaggio che di per se non implica né comizi né assemblee né, quindi, interruzione dell’attività lavorativa, faccia parte di quella agibilità sindacale consentita ad ogni lavoratore che voglia essere sindacalmente attivo.

Si può affermare che nessuna norma né di legge né di contratto collettivo parla di volantinaggio e questo è un segno evidente che non si tratta di una prerogativa particolare, ma della libertà di attività di proselitismo anche all’interno dell’azienda, che implica la libertà di diffusione di volantini sindacali.

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