L’attività di volontariato è riconosciuta dalla Repubblica italiana come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo (L.11/91). Deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo (eccetto rimborsi per le spese sostenute per l’attività prestata) ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Organizzazioni di volontariato
È considerata “organizzazione di volontariato” ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di solidarietà senza fini di lucro. Queste organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al proseguimento dei loro fini e possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento da:
– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di questi organismi, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.