Bonus lavoro e incentivi all’assunzione
- PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (Condicio sine qua non)
- ESONERO CONTRIBUTIVO - UNDER 30
- ESONERO CONTRIBUTIVO - UNDER 36
- ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI
- APPRENDISTATO - PROFESSIONALIZZANTE
- APPRENDISTATO - QUALIFICA O DIPLOMA
- APPRENDISTATO - ALTA FORMAZIONE E RICERCA
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - BENEFICIARI MOBILITA'/DISOCCUPAZIONE
- DECONTRIBUZIONE SUD
- ESONERO CONTRIBUTIVO - OVER 50
- DONNE - AREE SVANTAGGIATE
- DONNE- PARTICOLARI SETTORI
- DONNE- PRIVE DI IMPIEGO DA ALMENO 24 MESI
- ESONERO CONTRIBUTIVO PERCETTORI DEL RDC
- INCENTIVO LAVORATORI FRUITORI NASPI
- LAVORATORI CIGS (agevolazione contributiva ed economica)
- LAVORATORI CIGS CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
- ASSUNZIONE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORE IN CONGEDO
- ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI
- ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI
- ASSUNZIONE DETENUTI
PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (Condicio sine qua non)
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al rispetto delle seguenti regole.
REGOLA 1: RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE E DI CONTRATTO COLLETTIVO
art. 31, co. 1, lett. a) D.Lgs. 150/2015: non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, derivante da norme di legge e/o di contrattazione collettiva anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione - possibilità di deroga da parte della normativa relativa all'agevolazione.
OBBLIGO PREESITENTE NEI CONFRONTI DI:
- lavoratori licenziati per g.m.o.: precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, per 6 mesi dalla cessazione
- lavoratori oggetto di passaggio societario (azienda o ramo): precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e indeterminato nei confronti di colui al quale è trasferita, per 12 mesi dalla cessazione (o periodo più lungo se previsto dall'accordo collettivo)
- lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi: necessario che il lavoratore manifesti per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione; il diritto permane per dodici mesi dalla cessazione.
- lavoratori stagionali: necessario che il lavoratore manifesti per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro tre mesi dalla cessazione, per le medesime attività stagionali; il diritto permane per dodici mesi dalla cessazione.
- lavoratori disabili: rientranti nella quota di riserva
La condizione di cui alla lett. a) è sempre applicabile salvo specifica deroga selettivamente indicata dall'Inps, all'interno della Circolare attuativa della misura. A titolo esemplificativo, la Circ. Inps 40/2018 prevede la possibilità di deroga alla lett. a) per l'assunzione di giovani under 30, per cui l'esonero può trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
art. 31, co. 1, lett. b) D.Lgs. 150/2015: non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore. Pertanto, gli incentivi non sono riconosciuti quando l'assunzione di un lavoratore va a scapito di un altro lavoratore con diritto di precedenza.
Il diritto di precedenza non si intende violato sia nel caso di assunzione tramite contratto di apprendistato , sia di conferma dell'apprendista al termine del periodo formativo (Interpello Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 9 agosto 2017).
Manifestazione scritta del lavoratore che voglia avvalersi del diritto di precedenza (Int. Min. lavoro n.7/2016)
REGOLA 2: TUTELA DELLO STATO DI CRISI E IL RISPETTO DELLA RIDUZIONE DELL’ORGANICO
art. 31, co. 1, lett. c) D.Lgs. 150/2015: non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, trasformazione e somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori con un diverso livello di inquadramento rispetto ai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
Per unità produttiva si intende la sede/filiale/stabilimento/laboratorio dotato di un'autonoma organizzazione.
Costituisce indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza.
art. 31, co. 1, lett. d) D.Lgs. 150/2015: non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in un rapporto di collegamento o controllo.
Società controllate e società collegate ex art 2359 c.c.: maggioranza di voti esercitabili nell' assemblea ordinaria; voti sufficienti ad esercitare un'inflenza dominante nell'assemblea ordinaria; influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali.
Sono altresì considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (1/5 dei voti, 1/10 se la società è quotata nel mercato).
La coincidenza degli assetti proprietari va ravvisata, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non solo sotto l'aspetto formale (composizione capitale sociale o ripartizione delle quote) ma anche attraverso elementi oggettivi e fattuali, che facciano presumere la presenza di un comune nucleo prorietario in grado di ideare o far attuare un' operazione coordinata di ristrutturazione comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una società e la loro assunzione da parte dell'altra.
REGOLA 3: IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE I BENEFICI PASSANO SULL’UTILIZZATORE
art. 31, co. 1, lett. e) D.Lgs. 150/2015: con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.
La determinazione dell'incremento occupazionale netto della forza mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio dell'Unità di lavoro annuo U.L.A.
Pertanto, sia il beneficio sia la consistenza dell'incremento occupazionale devono essere verificati sull'utilizzatore e non sull'Agenzia di somministrazione.
Contratto di somministrazione (artt. 30-40, D.Lgs. 81/2015): oggetto del contratto è la fornitura professionale di manodopera, che può essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) o a termine. lavoratori somministrati a tempo indeterminato max 20% dei tempi determinati in forza presso l'utilizzatore, salvo diversa previsione dei CCNL; lavoratori somministrati a tempo determinato limiti quantitativi individuati dal CCNL applicato dall'utilizzatore (fermo il limite percentuale previsto per i lavoratori assunti a termineil numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a termine non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti).
REGOLA 4: INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO
art. 31, co. 1, lett. f) D.Lgs. 150/2015: nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di impresa unica (intera organizzazione e singola unità produttiva).
Per la determinazione dell'incremento occupazionale netto (Reg. UE n.651/2014), il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo U.L.A.. Per stabilire se l'assunzionedi un lavoratore determina un incremento occupazionale in termini di ULA, si deve procedere come segue:
1. Un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA
2. Gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione alla durata del rapporto e della percentuale di eventuale part-time (lavoro a tempo parziale, stagionale, determinato). Gli intermittenti non si considerano.
3. i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano, si considera il lavoratore sostituito
L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
Ai fini della verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti, si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente l'assunzione, con il numero medio di ULA dell'anno successivo. L'impresa deve tenere in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.
A parere dell'Inps il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avendo riguardo alla nozione di "impresa unica".
L'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o non venisse mantenuto per dimissioni volontarie diverse dalla giusta causa, invalidità sopravvenuta, decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per g.c. o per g.m.s..
I benefici possono essere fruiti sin dal momento dell'assunzione o al termine dei 12 mesi.
REGOLA 5: CUMULABILITA’ DEI PERIODI OGGETTO DI SGRAVIO
art. 31, co. 2 D.Lgs. 150/2015: Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
La durata massima prevista dalle varie norme riguardanti gli incentivi all'assunzione, deve essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte dello stesso soggetto mediante contratto di somministrazione.
REGOLA 6: RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
art. 31, co. 3 D.Lgs. 150/2015: L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L’invio del modello Unilav soggiace ad una serie di scadenze, differenti a seconda della
comunicazione:
- le assunzioni devono essere comunicate entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto (salvi i casi di urgenza o forza maggiore);
- proroghe, trasformazioni, cessazioni, distacchi, trasformazioni ecc. entro i 5 giorni successivi all’evento.
Somministrati: obbligo di comunicazione da parte delle agenzie di somministrazione stabilito nel ventesimo giorno del mese successivo a quello di comunicazione
REGOLA 7: LEGALITA’ CONTRIBUTIVA
art.1, co.1175, L. n.296/2006: "...possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva.."
Portale Inail > Durc online > consultazione regolarità
Portale Inps > Servizio Desktop "Durc Online"
Validità 120 giorni in caso di esito positivo, 15 giorni in caso di emissione di invito a regolarizzare. Considerato regolare anche quando sussiste una richiesta di rateizzazione (amministrativa o su cartella) per la quale l'istituto abbia espresso un parere favorevole.
Per gli apprendisti la contribuzione ridotta non si configura quale beneficio contributivo, pertanto non è subordinata al requisito della regolarità contributiva (Corte d'Appello di Milano, sentenza 9 settembre 2019 n.1705).
DM 31 gennaio 2015, così come modificato dal DM 23 febbraio 2016: Fino al 30 giugno 2015 tale regolarità era attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC). Dal 1° luglio 2015 il DURC è sostituito da una procedura di verifica informatica dello stato di regolarità contributiva, accessibile agli interessati (compresa la medesima impresa), con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.
DPA (Msg. Inps 2468/2018): dichiarazione preventiva di agevolazione tramite Diresco; mensilmente su ciascuna matricola> lista regolarità per area (visualizzazione semafori)
L'articolo 3 del DM31 gennaio 2015 afferma che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di co.co.co., che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine presentazione delle relative denunce retributive.
REGOLA 8: LEGALITA’ GIUSLAVORISTICA
art.1, co.1175, L. n.296/2006: "..fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
Rispetto normativa di lavoro e contrattazione nazionale, regionale, territoriale o aziendale sottoscritta dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (rispetto parte economico-normativa e non obbligatoria).
Il Ministero del lavoro con nota 15 dicembre 2015, n.27 ha ripreso gli indici sintomatici rivenuti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo imprese associate; diffusione territoriale a livello di sedi e ambiti; numero dei CCNL sottoscritti.
REGOLA 9: RISPETTO DELLA REGOLA DEL DE MINIMIS
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»: Il termine de minimis indica gli aiuti alle imprese erogati dallo Stato e dalle altre Amministrazioni pubbliche di entità ridotta, tali per cui si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo e che, pertanto, non necessitano di notifica alla Commissione europea come previsto per altri progetti di legge.
Lo Stato e le altre Amministrazioni possono quindi erogare determinati aiuti alle imprese, nell’arco di un triennio, per un importo totale massimo di 200.000 euro, ridotto a 100.000 euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Non risulta invece applicabile nel settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.
Per stabilire se un'impresa possa ottenere un’agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quell’impresa, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificherà la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.
Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
REGOLA 10: RISPETTO DELLE NORMA SULLA SICUREZZA E L’IGIENE IN AMBIENTE DI LAVORO
art.1, co.1175-1176, L. n.296/2006: rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
DVR, Nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), RLS (responsabile lavoratori per la sicurezza), nomina e formazione addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso), fornire DPI, nomina del medico competente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, rispetto delle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria per quanto concerne le visite mediche dei lavoratori...
REGOLA AGEVOLAZIONI COVID: TEMPORARY FRAMEWORK
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C(2020) 1863 TEMPORARY FRAMEWORK
Comunicazione C (2021) 564 final (quinta modifica)
Per far fronte all’epidemia sanitaria da Covid-19 il Legislatore ha messo a disposizioni una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo. Tali agevolazioni. Tuttavia, sono limitate ad un massimo di importo prestabilito a livello europeo (c.d. Temporary Framwork).
Il 28 gennaio 2021, la Commissione europea ha nuovamente esteso, con la Comunicazione C (2021) 564 final (quinta modifica), il temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021 (comprese le misure di ricapitalizzazione), adeguando i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della pandemia e modificando le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuto che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Più precisamente, oltre al differimento delle misure dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, le novità di maggior rilievo contenute nell’ultima Comunicazione della Commissione europea sono le seguenti:
- I massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzatati da 100.000 a 225.000 Euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 120.000 a 270.000 Euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e da 800.000 a 1,8 milioni di
euro per le imprese in tutti gli altri settori.
- Le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, potranno beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato Membro, per i costi fissi non sono coperti dalle entrate fino a 10 milioni di Euro
per impresa (e non più 3 milioni come in origine).
ESONERO CONTRIBUTIVO - UNDER 30
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 1 c. 100-107 e 114, L. n. 205/2017; Circ. INL 25 gennaio 2018 n. 2; Circ. Inps 2 marzo 2018 n. 40
DATORI INTERESSATI
Datori di lavoro privati
DESTINATARI
Giovani di età fino a 29 anni (e 364 giorni) che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
N.B. l'incentivo "segue" il lavoratore. Pertanto, nel caso in cui si assuma un lavoratore già beneficiario di tale misura, per il nuovo datore è possibile fruire dell'agevolazione per la parte residua (dai 36 mesi andrà quindi tolto il periodo in cui è già stato fruito l'incentivo)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (NO dirigenti, NO lavoro domestico), anche a scopo di somministrazione (anche nel caso in cui la somministrazione sia svolta nei confronti dell'utilizzatore a tempo determinato), sia a tempo pieno sia part-time
- nei casi trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato
- non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso il medesimo ovvero altro datore di lavoro (se non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi previdenziali in capo al datore, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro annui per lavoratore assunto (250 mensili)
PARTICOLARITA'
- L'esonero spetta ai datori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- L'esonero è revocato e recuperato nell'ipotesi in cui venga licenziato per GMO il lavoratore dalla cui assunzione si è ricevuto il beneficio, così come nell'ipotesi in cui un lavoratore inquadrato con la stessa qualifica e impiegato nella medesima unità produttiva venga licenziato per GMO nei 6 mesi successivi.
- Esonero, massimo 12 mesi, per apprendisti confermati in servizio (requisito anagrafico alla data di conferma: non aver compiuto 30 anni)
DECADENZA
Nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
- Decontribuzione sud
- Incentivo lavoratori fruitori di Naspi
- Assunzione lavoratori disabili
OPERATIVITA'
Operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
no
PROCEDURA DI RICHIESTA
E' possibile fruire dell’incentivo tramite conguaglio nelle denunce contributive UniEmens.
CODICE UNIEMENS
GECO (nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di apprendistato il cod. è GAPP)
ESONERO CONTRIBUTIVO - UNDER 36
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Co. 10 -15, art. 1 L. n.178/2020; Circ. Inps 12 aprile 2021 n.56.
DATORI INTERESSATI
Datori di lavoro privati
DESTINATARI
Giovani di età sino a 36 anni che non abbiano avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato
- nei casi trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato
MISURA DELL'INCENTIVO
- 100% dei contributi previdenziali in capo al datore, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui per lavoratore assunto (500 mensili);
- Il periodo è innalzato a 48 mesi per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
PARTICOLARITA'
- L'esonero spetta ai datori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- L'esonero è revocato e recuperato nell'ipotesi in cui venga licenziato per GMO il lavoratore dalla cui assunzione si è ricevuto il beneficio, così come nell'ipotesi in cui un lavoratore inquadrato con la stessa qualifica e impiegato nella medesima unità produttiva, venga licenziato per GMO nei 9 mesi successivi.
- l'esonero in oggetto NON SPETTA nell'ipotesi di conferma del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, così come per le assunzioni a tempo indeterminato, intervenute entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro ovvero un periodo di apprendistato di 1° e 3° livello.
- restano salvi i principi generali di fruizione degli incentivi art.31 D.Lgs. 150/2015; a titolo esemplificativo non spettano gli incentivi se l'assunzione viola il diritto di precedenza.
DECADENZA
2023
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
In attesa della circolare operativa Inps
OPERATIVITA'
Non operativo
L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
PROCEDURA DI RICHIESTA
In attesa della circolare operativa Inps
ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del ministero della Gioventù del 19 novembre 2010, n. 301; Msg Inps 21 ottobre 2011 n. 20065; Circ. Inps 5 settembre 2011, n.115; Msg Inps n.7376/15; Circ. Inps n. 102/14; Interpello Min. Lavoro 20 maggio 2016, n.16
DATORI INTERESSATI
- Datori di lavoro privati
- imprese sociali ex D.Lgs. 112/2017
- società cooperative
- studi professionali
DESTINATARI
Soggetti sino a 35 anni di età (e 364 giorni), genitori di figli minori ovvero affidatari di minori che siano titolari di un contratto di lavoro precario (termine, somministrazione, intermittente, job sharing, co.co.co.)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part time)
- nei casi trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato
- apprendistato
MISURA DELL'INCENTIVO
Contributo di 5.000 euro per ogni assunzione, nel limite massimo di 5 assunzioni.
L'incentivo viene riconosciuto in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto instaurato.
PARTICOLARITA'
Per usufruire dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Per la presentazione della domanda di iscrizione alla Banca dati il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
b) essere genitore di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatario di minori;
c) essere titolare di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato;
- lavoro in somministrazione;
- lavoro intermittente;
- collaborazione a progetto o occasionale;
- lavoro accessorio;
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
Il beneficio può essere goduto per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella Banca dati per singola impresa o società cooperativa.
- L'esonero spetta ai datori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
DECADENZA
Nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
INCENTIVO ECONOMICO cumulabile con ulteriori incentivi (previa verifica presso la sede Inps competente)
OPERATIVITA'
Attualmente non operativo in quanto il beneficio non è stato rifinanziato
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
Si
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore a seguito dell'assunzione è tenuto ad inviare tramite cassetto previdenziale all'Inps il modulo "GIOV-Ge". L'inps a seguito dei controlli effettuati, entro il giorno successivo all'invio, attribuisce alla posizione contributiva il CA "4M".
La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
CODICE UNIEMENS
GIOV
APPRENDISTATO - PROFESSIONALIZZANTE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 44, D.Lgs. N.81/2015; Circ. Inps n.108/2018
DATORI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro
DESTINATARI
Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni)
N.B. è consentito assumere anche giovani di età pari a 17 anni nel caso in cui siano in possesso di una qualifica professionale
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale
MISURA DELL'INCENTIVO
- aziende fino a 9 dipendenti: aliquota contributiva a carico del datore è pari al 3,11% (primo anno), 4,61% (secondo anno), 11,61% (terzo anno)
- aziende oltre i 9 dipendenti: aliquota a carico del datore è pari all' 11,61%
- aliquota a carico del lavoratore pari al 5,84% (anche nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto per un ulteriore anno al termine del periodo formativo)
Per le aziende destinatarie della CIG ordinaria le aliquote contributive sono maggiorate delle seguenti misure:
- settore Industria: + 1,70% per le aziende fino a 50 dipendenti; + 2,00% per le aziende oltre i 50 dipendenti;
- settore Edilizia Industria e Artigianato: + 4,70%
- settore Lapidei Industria e Artigianato: + 3,30%
PARTICOLARITA'
INCENTIVO FISCALE: l'intero costo sostenuto dal datore è deducibile dalla base imponibile IRAP
INCENTIVO ECONOMICO: a seconda di quanto previsto dal CCNL applicato è possibile inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto la categoria spettante (livello di arrivo al termine della formazione) o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
INCENTIVO NORMATIVO: possibilità di recesso ad nutum al termine del periodo formativo nel rispetto del periodo di preavviso; esclusione dal computo per particolari normative come ad esempio la L.n.68/1999 recante disposizioni in materia di collocamento obbligatorio.
- La formazione è erogata all'interno dell'impresa ed è integrata, nei limiti delle risorse disponibili dall'eventuale pubblica (cd.formazione trasversale), disciplinata dalle regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
- Per quanto riguarda la durata della formazione, regolamentata dal CCNL, si tiene conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
- La durata massima è di 3 anni, elevabili a 5 per alcune figure dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva.
- I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
DECADENZA
Nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
- Decontribuzione sud
- Esonero contributivo Under30
- Esonero contributivo Under36
OPERATIVITA'
Operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
No
PROCEDURA DI RICHIESTA
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto attenersi alle disposizioni del CCNL applicato
APPRENDISTATO - QUALIFICA O DIPLOMA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 44, D.Lgs. N.81/2015; Circ. Inps n.108/2018
DATORI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro
DESTINATARI
Soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni (e 364 giorni)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Apprendistato a tempo pieno
Nell'ipotesi di apprendistato parziale il Ministero ha precisato che risulta necessario, ai fini del raggiungimento delle finalità formative, che la riduzione oraria non sia di ostacolo alla formazione (Risp. Interpello Min.Lav. 18 gennaio 2007, n.4). Tuttavia, per tale tipologia di apprendistasto risulta difficile una riduzione dell'orario in quanto è finalizzato al conseguimento di titoli -riconosciuti nell'ordinamento- strutturati secondo moduli di formazione non comprimibili.
MISURA DELL'INCENTIVO
- aziende fino a 9 dipendenti: aliquto contributiva a carico del datore è pari al 1,50% (primo anno), 3,00% (secondo anno), 5% (terzo anno)
- aziende oltre i 9 dipendenti: aliquota a carico del datore è pari al 5%
- aliquota a carico del lavoratore pari al 5,84% (anche nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo)
PARTICOLARITA'
INCENTIVO ECONOMICO: a seconda di quanto previsto dal CCNL applicato è possibile inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto la categoria spettante (livello di arrivo al termine della formazione) o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
- La contribuzione in capo al datore di lavoro nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari all'11,61%, per un ulteriore anno.
- La formazione è erogata dall'azienda (interna) e dalle istituzioni formative (esterna) sulla base del protocollo sottocritto tra il DDL e l'Istituzione formativa che ne stabilisce il contenuto e la durata.
DECADENZA
Nessuna
OPERATIVITA'
Operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
No
PROCEDURA DI RICHIESTA
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto attenersi alle disposizioni del CCNL applicato
APPRENDISTATO - ALTA FORMAZIONE E RICERCA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 45, D.Lgs. N.81/2015; Circ. Inps n.108/2018
DATORI INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro
DESTINATARI
Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (e 364 giorni)
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Apprendistato a tempo pieno.
Nell'ipotesi di apprendistato parziale il Ministero ha precisato che risulta necessario, ai fini del raggiungimento delle finalità formative, che la riduzione oraria non sia di ostacolo al (Risp. Interpello Min.Lav. 18 gennaio 2007, n.4). Tuttavia, per tale tipologia di apprendistasto risulta difficile una riduzione dell'orario in quanto è finalizzato al conseguimento di titoli -riconosciuti nell'ordinamento- strutturati secondo moduli di formazione non comprimibili.
MISURA DELL'INCENTIVO
- aziende fino a 9 dipendenti: aliquota contributiva a carico del datore è pari al 3,11% (primo anno), 4,61% (secondo anno), 11,61% (terzo anno)
- aziende oltre i 9 dipendenti: aliquota a carico del datore è pari all' 11,61%
aliquota a carico del lavoratore pari al 5,84% (anche nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo)
PARTICOLARITA'
INCENTIVO ECONOMICO: a seconda di quanto previsto dal CCNL applicato è possibile inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto la categoria spettante (livello di arrivo al termine della formazione) o, in alternativa, di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
La contribuzione in capo al datore di lavoro nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari all'11,61%, per un ulteriore anno.
DECADENZA
Nessuna
OPERATIVITA'
Operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto attenersi alle disposizioni del CCNL applicato
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - BENEFICIARI MOBILITA'/DISOCCUPAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 47, co. 4, D.Lgs. n. 81/15; Msg. Inps n. 2243/17; Interpello Min. Lav. N. 19/16; Circ. Inps n.108/18
DATORI INTERESSATI
- datori di lavoro privati
- società cooperative
DESTINATARI
Lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione
NO LIMITI DI ETA'
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale
MISURA DELL'INCENTIVO
- aziende fino a 9 dipendenti: aliquota contributiva a carico del datore è pari al 3,11% (primo anno), 4,61% (secondo anno), 11,61% (terzo anno)
- aziende oltre i 9 dipendenti: aliquota a carico del datore è pari all' 11,61%
aliquota a carico del lavoratore pari al 5,84%
PARTICOLARITA'
- E' sufficiente che all'atto dell'assunzione il lavoratore sia titolare del diritto a prescindere dall'effettiva corresponsione (sufficiente la presentazione e accoglimento della domanda).
- I benefici contributivi non vengono mantenuti per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e sono altresì soggetti alla disciplina del licenziamento individuale per tutta la durata del rapporto (incluso il periodo formativo).
- Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia già prestato servizio presso la medesima impresa con rapporti di natura temporanea quale, ad esempio un contratto a tempo determinato, è consentita l'assunzione tramite apprendistato a condizione che essi abbiano la possibilità di acquisire nuove competenze. (Interpello n. 8/2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
DECADENZA
Nessuna
OPERATIVITA'
Operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Procedere con la richiesta inoltrando richiesta a INPS tramite cassetto previdenziale
DECONTRIBUZIONE SUD
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art.27 L.n.104/2020; Circ. Inps 22 ottobre 2020, n.122; co. 161-167 L. n. 178/2020; Msg. Inps 11 gennaio 2021, n.72
DATORI INTERESSATI
Datori di lavoro privati, anche soggetti a partecipazione pubblica - esclusione settore agricolo e titolari di contratto di lavoro domestico-
La sede di lavore deve essere ubicata nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (cd. ""regioni meno sviluppate""), Abruzzo, Molise e Sardegna (cd. ""regioni in transizione"")
N.B. la residenza del lavoratore non inficia sulla fruizione dell'incentivo
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Rapporti di lavoro dipendente - sia instaurati sia instaurandi-
MISURA DELL'INCENTIVO
La misura dell’esonero è rimodulata nel tempo come segue:
- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027; - 10% per gli anni 2028 e 2029.
PARTICOLARITA'
- misura non soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2014
- Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del DURC e alle seguenti condizioni: a) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
DECADENZA
31/12/29
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
Cumulabile nei limiti della contribuzione datoriale dovuta,con agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne svantaggiate ex. co. 8-11 art. 4 L.n.92/20192 ovvero l' esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani) e con incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI)
OPERATIVITA'
L’agevolazione nella misura del 30% è stata autorizzata dall’UE fino al 30 giugno 2021; Per i periodi dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 sarà necessario attendere la decisione della Commissione Europea.
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
SI limite dei minimis.
L'incentivo è usufruibile in misura superiore a tali limiti in presenza di determinate condizioni (Reg. UE 651/2014). Nello specifico è possibile superare tale limite, nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata. Per quanto riguarda le assunzioni di giovani tra i 25 e i 29 anni, in aggiunta all'incremento occupazionale, in capo al giovane devono essere presenti dei requisiti legati alla situazione occupazionale e al titolo di studio posseduto.
PROCEDURA DI RICHIESTA
Recupero contribuzione tramite Uniemens
ESONERO CONTRIBUTIVO - OVER 50
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 4, c. 8-11, L.n.92/2012; Circ. Inps 24 luglio 2013, n.111 (rettificata da Msg. M. 12850/13); Mess. Inps 29 luglio 2013, n. 12212; Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013, n.34; Circ. Inps n. 139/13 per l'agricoltura; Nota Inail n. 1147/14
Esonero nella misura del 100% : co. 16 -19, art. 1 L. n.178/2020; Circ. Inps 22 febbraio 2021 n.32; Msg Inps 6 aprile 2021, n.1421
DATORI INTERESSATI
- Datori di lavoro privati
- Agenzie di somministrazione
DESTINATARI
- Uomini over 50 disoccupati da 12 mesi
- Donne over 50 disoccupate da 12 mesi
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part-time)
- determinato (anche part-time)
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
- somministrazione
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi e dei premi assicurativi INAIL in capo al datore, per un periodo di: 18 mesi nel caso di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato; massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine.
Per il biennio 2021-2022 l'esonero per le sole assunzioni di donne spetta nella misura del 100% dei contributi a carico del datore nel limite dei 6.000 euro annui
PARTICOLARITA'
- L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- Il soggetto disoccupato deve essere registrato presso il centro per l'impiego competente per domicilio.
- Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato l'incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.
DECADENZA
- esonero 50% : nessuna
- esonero 100% : 2023
OPERATIVITA'
- esonero al 50% operativo
- esonero al 100% non operativo
L’efficacia dell'esonero al 100% è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
- esonero al 50% NO
- esonero al 100% : in attesa di indicazioni
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Inps il modulo di istanza ""92-2012"" disponibile all'interno del cassetto previdenziale, prima dell'invio della prima denuncia contributiva in cui si usufruirà dell'agevolazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione delle retribuzioni ai fini INAIL, il datore deve indicare l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.
Esonero al 100% : In attesa della circolare operativa Inps
DONNE - AREE SVANTAGGIATE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 4, c. 8-11, L.n.92/2012; Circ. Inps 24 luglio 2013, n.111 (rettifgicata da Msg. M. 12850/13); Mess. Inps 29 luglio 2013, n. 12212; Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013, n.34; Circ. Inps n. 139/13 per l'agricoltura; Nota Inail n. 1147/14; Msg. Inps n.6319/14
Esonero nella misura del 100% : co. 16 -19, art. 1 L. n.178/2020; Circ. Inps 22 febbraio 2021 n.32; Msg Inps 6 aprile 2021, n.1421
DATORI INTERESSATI
- datori di lavoro privati
- agenzie di somministrazione
DESTINATARI
Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part-time)
- determinato (anche part-time)
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi e dei premi assivurativi INAIL in capo al datore, per un periodo di: 18 mesi nel caso di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato; massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine (proroghe comprese).
Per il biennio 2021-2022 l'esonero spetta nella misura del 100% dei contributi a carico del datore nel limite dei 6.000 euro annui
PARTICOLARITA'
- L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato l'incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.
DECADENZA
- esonero 50% : nessuna
- esonero 100% : 2023
OPERATIVITA'
- esonero al 50% operativo
- esonero al 100% non operativo
L’efficacia dell'esonero al 100% è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
- esonero al 50% NO
- esonero al 100% : in attesa di indicazioni
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Inps il modulo di istanza ""92-2012"" disponibile all'interno del cassetto previdenziale, prima dell'invio della prima denuncia contributiva in cui si usufruirà dell'agevolazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione delle retribuzioni ai fini INAIL, il datore deve indicare l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.
- esonero al 100% : In attesa della circolare operativa Inps
DONNE- PARTICOLARI SETTORI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 4, c. 8-11, L.n.92/2012; Circ. Inps 24 luglio 2013, n.111 (rettifgicata da Msg. M. 12850/13); Mess. Inps 29 luglio 2013, n. 12212; Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013, n.34; Circ. Inps n. 139/13 per l'agricoltura; Nota Inail n. 1147/14
Esonero nella misura del 100% : co. 16 -19, art. 1 L. n.178/2020; Circ. Inps 22 febbraio 2021 n.32; Msg Inps 6 aprile 2021, n.1421
DATORI INTERESSATI
- datori di lavoro privati
- agenzie di somministrazione
DESTINATARI
Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media occupazionale di genere
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part-time)
- determinato (anche part-time)
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi e dei premi assivurativi INAIL in capo al datore, per un periodo di: 18 mesi nel caso di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato; massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine (proroghe comprese).
Per il biennio 2021-2022 l'esonero spetta nella misura del 100% dei contributi a carico del datore nel limite dei 6.000 euro annui
PARTICOLARITA'
- L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato l'incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.
DECADENZA
- esonero 50% : nessuna
- esonero 100% : 2023
OPERATIVITA'
- esonero al 50% operativo
- esonero al 100% non operativo
L’efficacia dell'esonero al 100% è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
- esonero al 50% NO
- esonero al 100% : in attesa di indicazioni
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Inps il modulo di istanza ""92-2012"" disponibile all'interno del cassetto previdenziale, prima dell'invio della prima denuncia contributiva in cui si usufruirà dell'agevolazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione delle retribuzioni ai fini INAIL, il datore deve indicare l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.
- esonero al 100% : In attesa della circolare operativa Inps
DONNE- PRIVE DI IMPIEGO DA ALMENO 24 MESI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 4, c. 8-11, L.n.92/2012; Circ. Inps 24 luglio 2013, n.111 (rettifgicata da Msg. M. 12850/13); Mess. Inps 29 luglio 2013, n. 12212; Circ. Min. Lav. 25 luglio 2013, n.34; Circ. Inps n. 139/13 per l'agricoltura; Nota Inail n. 1147/14
Esonero nella misura del 100% : co. 16 -19, art. 1 L. n.178/2020; Circ. Inps 22 febbraio 2021 n.32; Msg Inps 6 aprile 2021, n.1421
DATORI INTERESSATI
Datori di lavoro privati agenzie di somministrazione
DESTINATARI
Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part-time)
- determinato (anche part-time)
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi e dei premi assivurativi INAIL in capo al datore, per un periodo di: 18 mesi nel caso di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato; massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine (proroghe comprese).
Per il biennio 2021-2022 l'esonero spetta nella misura del 100% dei contributi a carico del datore nel limite dei 6.000 euro annui
PARTICOLARITA'
- L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato l'incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.
DECADENZA
- esonero 50% : nessuna
- esonero 100% : 2023
OPERATIVITA'
- esonero al 50% operativo
- esonero al 100% non operativo L’efficacia dell'esonero al 100% è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
- esonero al 50% NO
- esonero al 100% : in attesa di indicazioni
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Inps il modulo di istanza ""92-2012"" disponibile all'interno del cassetto previdenziale, prima dell'invio della prima denuncia contributiva in cui si usufruirà dell'agevolazione. Per quanto riguarda la dichiarazione delle retribuzioni ai fini INAIL, il datore deve indicare l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.
- esonero al 100% : In attesa della circolare operativa Inps
ESONERO CONTRIBUTIVO PERCETTORI DEL RDC
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art.8 D.L. n.4/2019 conv. in L. n. 26/2019; Circ. Inps 19 luglio 2019, n.104; Circ. Inl 25 luglio 2019, n. 8; Msg. Inps 8 novembre 2011, n.4099; Circ. ANPAL 15 novembre 2019, n.3
DATORI INTERESSATI
- datori di lavoro imprenditori (ex art. 2082 c.c.)
- datori di lavoro non imprenditori quali, a titolo esemplificativo, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
DESTINATARI
Beneficiari del RdC
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato full-time apprendistato (tutte le 3 tipologie)
- indeterminato somministrazione (nell'ipotesi in cui venga stipulato da un'agenzia per il lavoro a scopo di somministrazione a tempo indeterminato), anche se la somministrazione è resa a termine nei confronti dell'utilizzatore (no part-time)
MISURA DELL'INCENTIVO
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili per un periodo minimo di 5 mesi.
L'agevolazione differisce a seconda che il soggetto da assumere abbia o meno seguito un percorso formativo presso un ente accreditato
PARTICOLARITA'
- Nell'ipotesi di licenziamento del beneficiario del Rdc, avvenuto nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
- Nello specifico, il datore è tenuto alla restituzione dell'incentivo nei casi di:
a) licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo dichiarati illegittimo;
b) recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione;
c) recesso dal contratto durante il periodo di prova;
d) dimissioni del lavoratore per giusta causa.
DECADENZA
nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
Decontribuzione sud
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
SI
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore di lavoro in via preliminare è tenuto a comunicare la disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma digitale dedicata sul sito dell'ANPAL. Successivamente, il datore per conoscere l'ammontare e la durate del beneficio spettante, è tenuto ad inoltrare all'Inps la domanda di ammissitone, tramite il modulo online presente all'interno del sito dell'Istututo (mod. ""SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza- art.8 del d.l. n. 4/2019).
Infine, contestualmente all'assunzione del beneficiario, è onere del datore stipulare presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione volto a garantire al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione.
INCENTIVO LAVORATORI FRUITORI NASPI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 2, c.10 bis, L. n. 92/2012; art. 7, c. 5 lett b), D.L. n.76/2013 conv. in L. 99/2013; art.24 D.Lgs n.150/2015; Circ. Inps n. 175/2013; Circ. Inps n. 194/2015; Msg Inps n. 4441/2015 per i datori del settore agricolo: art.94 D.L. n.34/2020; Circ.Inps 23 giugno 2020 n.76
DATORI INTERESSATI
- tutti i datori di lavoro privati
- agenzie di somministrazione
- società cooperative
DESTINATARI
Lavoratori che fruiscono della NASpI ovvero ai lavoratori che a fronte dell'accoglimento della domanda inoltrata non l'hanno ancora percepita
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato
- trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare di indennità NASpI.
MISURA DELL'INCENTIVO
L'incentivo consiste in un contributo mensile corrisposto al datore di lavoro in misura pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto
La durata massima dell’incentivo è costituita dalla durata dell'indennità NASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore assunto
PARTICOLARITA'
Il datore di lavoro in presenza di giornate non retribuite, riduce proporzionalmente l’importo mensile.
DECADENZA
nessuna
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
SI
PROCEDURA DI RICHIESTA
Per richiedere l’agevolazione per percettori di Naspi bisogna procedere con la richiesta per l’azienda del codice autorizzativo 8D inoltrando richiesta a INPS tramite cassetto previdenziale, allegando:
1) dichiarazione sugli aiuti de minimis (All2 circ.)
2) dichiarazione di responsabilità (All3 circ.)
3) mod unilav;
4) domanda NASPI concessa dall'inps al dipendente (ricevuta domanda con protocollo).
Successivamente l’INPS concede il codice autorizzativo e invia un prospetto con il calcolo della Naspi residua e l’importo del contributo recuperabile (da caricare in Paghe web)
LAVORATORI CIGS (agevolazione contributiva ed economica)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 4, c. 3, D.L. 148/93 conv. In L. 236/93; Circ. Inps 1 giugno 1999, n. 122; art. 13, c. 2, lett c), D.L. n.35/2005 conv. In L. 80/2005.
DATORI INTERESSATI
Datori di lavoro privati società cooperative
DESTINATARI
lavoratori che abbiano fruito del trattamento CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi) e che ne usufruiscano al momento dell'assunzione (Mess. Inps 5 luglio 2006, n. 19269), dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento da almeno 6 mesi continuativi
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato
- contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa
MISURA DELL'INCENTIVO
riduzione per i 12 mesi successivi all'assunzione della contribuzione in capo al datore, nella misura prevista per gli apprendisti (10% a prescindere dalla situazione occupazionale), ferma restando la misura normale della contribuzione in capo al lavoratore
PARTICOLARITA'
- I datori non devono avere in corso sospensioni dal lavoro per le quali sono state concesse, ovvero richieste, le integrazioni salariali straordinarie (sospensione per crisi aziendale, ristrutturazioni, riorganizzazione, riconversione aziendale). -
I datori non devono aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione, a meno che l'assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei soggetti interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni.
DECADENZA
nessuna
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore è tenuto a trasmettere all’interno del Cassetto previdenziale Aziende il modello contr. 236/1 (richiesta beneficio contributivo in capo al lavoratore da assumere). Alla richiesta deve essere allegata la comunicazione di assunzione e la dichiarazione della ditta di provenienza del lavoratore attestante la fruizione del trattamento di cassa integrazione (modello contr. 236/2); 3) al fine di evitare eventuali dinieghi dell’agevolazione a posteriori, si consiglia di richiedere in via telematica all’INPS una Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) accedendo all’applicazione Portale delle Agevolazioni (ex DiReSco) del portale INPS, indicando la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio e i mesi di fruizione; la trasmissione della DPA determina l'avvio in tempo reale dell'interrogazione della piattaforma DURC On Line. Infine, l’INPS darà comunicazione (mediante il modello 236/3) di accoglimento/rigetto della domanda, con l'eventuale indicazione di importo e durata del beneficio; E' possibile fruire dell’incentivo tramite conguaglio nelle denunce contributive UniEmens.
LAVORATORI CIGS CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 24 bis D.Lgs. 148/2015; art.1 c.136, L. n. 205/2017; L.n.178/2020
DATORI INTERESSATI
tutti i datori di lavoro
DESTINATARI
lavoratori rientranti nell'accordo di ricollocazione di cui all'art.24 bis del D.Lgs. N. 148/15
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato (anche part-time)
- determinato
- nei casi trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi previdenziali in capo al datore, nel limite massimo di 4.030 euro, per un periodo di: 18 mesi nel caso di assunzione mediante contratto a tempo indeterminato; massimo 12 mesi nel caso di assunzione a termine (proroghe comprese).
Il limite massimo di 4.030 euro è riproporzionato nell'ipotesi di assunzione a tempo parziale
PARTICOLARITA'
- L'assunzione non deve riguardare lavoratori di impresa che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume.
- la legge di Bilancio 2021, ha esteso la platea dei richiedenti l'assegno di ricollocazione, ricomprendendo così tra i soggetti anche coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni (esclusi i soggetti che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per la pensione al termine della fruizione dei medesimi):
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria che chiedono l’assegno a valle di un accordo di ricollocazione di cui all’articolo 1, co. 136, della Legge di Bilancio 2018; - lavoratori in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o in alternativa siano esperibili specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione;
- lavoratori disoccupati che fruiscono dell’indennità di disoccupazione NASpI da oltre 4 mesi.
- Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato l'incentivo spetta per ulteriori 6 mesi.
DECADENZA
nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
- Esonero Contributivo Over50
- Esonero assunzione di donne: over50, aree svantaggiate, particolari settori o prive di impiego da almeno 24 mesi
OPERATIVITA'
non operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
il datore di lavoro interessato è tenuto ad inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line ""BADR"" nella sezione ""Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)"", una domanda di ammissione all’agevolazione.
In seguito all’autorizzazione da parte dell'Inps, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.
ASSUNZIONE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORE IN CONGEDO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art 4, D.Lgs. N.151/2001; Circ. Inps n. 136/2001; Circ. Inps n. 174/2000; Circ. Inps n. 117/2000; Nota INAIL 24 luglio 2001; Nota Min. Lavoron. 391/2005; Msg. Inps n.93/2001; Interpello Min. Lavoro 36/2008; Msg. Inps n. 1382/2011
DATORI INTERESSATI
- tutti i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione per la sostituzione del lavoratore in congedo
- il limite dimensionale non trova applicazione nell'ipotesi di sostituzione di lavoratrici autonome
DESTINATARI
lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori in congedo di: maternità-paternità/ parentale/ per malattia del figlio sono comprese le lavoratrici autonome ed esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette mezzadre
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
indeterminato (anche part-time) determinato (anche part-time) tramite contratto di somministrazione
MISURA DELL'INCENTIVO
50% dei contributi previdenziali in capo al datore e dei premi INAIL
Si applica fino al compimento di 1 anni di età del figlio ovvero dall'accoglienza in casa del minore. Nell'ipotesi di congedo di lavoratrice autonoma, il sostituto può essere assunto per un periodo massimo di 12 mesi
PARTICOLARITA'
- Non è richiesta l'equivalenza della qualifica per il riconoscimento dell'agevolazione (è possibile sostituire un lavoratore qualificato con un apprendista).
- L'assunzione può avvenire anche con anticipo di 1 mese rispetto l'inizio del congedo ovvero con anticipo superiore se previsto dal CCNL.
- Lo sgravio contributivo si applica anche nell'eventualità in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo dandone comunicazione anche successivamente all'assunzione del sostituto.
DECADENZA
nessuna
OPERATIVITA'
operativa
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore è tenuto a presentare alla sede Inps competente un'autocertificazione che attesti l'assunzione in sostituzione e la forza occupazionale. Nell'ipotesi di accoglimento il codice di autorizzazione rilasciato dall'Inps è il 9R. Nella compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori interessati utilizzare il codice tipo contribuzione ""82"".
CODICE UNIEMENS
ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. n.68/1999, come mod.dal D.Lgs. n. 151/15; Circ. Inps n.99/2016
DATORI INTERESSATI
- tutti i datori di lavoro privati
- agenzie di somministrazione
DESTINATARI
A) lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorzioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78
B) lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorzioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78
C) lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
indeterminato (anche part-time) nei casi trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato solamente per il lavoratore con disabilità intellettiva e psichica è possibile usufruire dell'agevolazione anche nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato
MISURA DELL'INCENTIVO
A) incentivo pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi
B) incentivo pari al 35% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi
C) incentivo pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, mentre nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato l'agevolazione spetta per tutta la durata del contratto
PARTICOLARITA'
L'assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
DECADENZA
nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
- Esonero Contributivo Over50
- Esonero assunzione di donne: over50, aree svantaggiate, particolari settori o prive di impiego da almeno 24 mesi
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Il datore è tenuto a trasmettere all’INPS la domanda di fruizione dell'incentivo, attraverso apposita procedura telematica utilizzando l’apposito modulo di istanza on-line “151-2015”; dopo aver ricevuto dall'INPS la specifica comunicazione telematica in ordine alla disponibilità delle risorse per l'accesso all'incentivo (con riserva in suo favore delle somme pari all'ammontare dell’incentivo), provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo; contestualmente è tenuto a comunicare all'INPS, sempre in via telematica, l'avvenuta stipula del contratto.
Si consiglia di trasmettere in via telematica all’INPS una Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) accedendo all’applicazione DiResCo del portale INPS, indicando la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio e i mesi di fruizione; la trasmissione della DPA determina l'avvio in tempo reale dell'interrogazione della piattaforma DURC On Line e consente di acquisire l’esito del DURC a partire dal mese in cui l’agevolazione viene fruita.
E' possibile fruire dell’incentivo tramite conguaglio nelle denunce contributive UniEmens.
ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art.4, L. 381/1991;
DATORI INTERESSATI
Cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
DESTINATARI
Persone svantaggiate: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- indeterminato
- determinato
- contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa
MISURA DELL'INCENTIVO
Esonero totale dal versamento dei contributi sia a carico datore di lavoro sia a carico del lavoratore
PARTICOLARITA'
- Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
- Le persone svantaggiate devono essere socie della cooperativa stessa.
- La condizione di persona svantaggiata deve essere attestata da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
DECADENZA
nessuna
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
NO
PROCEDURA DI RICHIESTA
Nella compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori interessati utilizzare il codice tipo contribuzione ""19”.
ASSUNZIONE DETENUTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 4, co.3-bis,L. n. 381/1991 e succ. mod.; L. 193/00; DM 24 luglio 2014, n. 148; Provv. AE n. 153321/15; Risoluz. AE n. 102/2015
DATORI INTERESSATI
Imprese pubbliche e private, coopertative sociali che hanno stipulato un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i soggetti assunti o per cui si eroga la formazione
DESTINATARI
- detenuti o internati presso istituti penitenziari
- detenuti semiliberi o internati semiliberi
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche part-time) per un periodo non inferiore a 30 giorni
Svolgimento di attività formative nei confronti dei detenuti
MISURA DELL'INCENTIVO
credito d’imposta pari a:
- 520 euro mensili in caso di assunzione di detenuti o internati presso istituti penitenziari, anche ammessi al lavoro all'esterno;
- 300 euro mensili in caso di assunzione di detenuti semiliberi o internati semiliberi.
Riduzione del 95% delle aliquote complessive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro); La riduzione è effettuata nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. occorre assumere soggetti che stabilmente dimorano all'interno degli istituti penitenziari. Pertanto, ai fini della concessione del credito d'imposta, il regime di detenzione domiciliare o quello di sorveglianza speciale (che non è un regime di detenzione), non possono essere considerate come forme analoghe
PARTICOLARITA'
- Il credito permane anche per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto (ridotti a 18 mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno).
- Il datore di lavoro si impegna a versare all’Amministrazione penitenziaria il compenso mensile pattuito
DECADENZA
nessuna
CUMULABITA' CON ALTRI INCENTIVI
Cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
OPERATIVITA'
operativo
LIMITE DE MINIMIS/DEROGA AL DE MINIMIS
SI
PROCEDURA DI RICHIESTA
Per fruire del credito d' imposta è necessario presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un' istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare. L’istanza va presentata presso l'istituto penitenziario con il quale si è stipulata la convenzione ed in essa va quantificato l'ammontare del credito d'imposta che si intende fruire per l'anno successivo.
A seguito della comunicazione della spettanza del credito, il beneficiario lo utilizza in esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, da presentare solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Infine, è necessario inoltrare all’INPS ogni anno apposita istanza on line “DETI” per la richiesta di sgravio, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali è già stata rilasciata autorizzazione con riferimento ad anni precedenti.
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Autore
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