Consulente del lavoro dal 1981

Congedo di maternità

Congedo di maternità, paternità e parentale: definizioni, normativa e trattamento economico.

  • Congedo di maternità;
  • Congedo di maternità anticipata;
  • Congedo di paternità alternativo;
  • Congedo di paternità obbligatorio;
  • Congedo parentale.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Normativa

La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 151/2001, artt. 16-27.

Definizione

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.

Ambito di applicazione

Possono fruire del congedo di maternità tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le lavoratrici socie di cooperative.

Pertanto, vengono tutelate le lavoratrici connesse alla maternità di figli naturali, adottivi e in affidamento.

Periodi di fruizione

  • È possibile utilizzare il congedo per il periodo di tempo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi dopo il parto.
  • In alternativa, è prevista la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
  • Infine, a partire dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso.

Trattamento economico

Le lavoratrici hanno il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

Inoltre, i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Domanda

Per esercitare il diritto all’astensione dal lavoro e beneficiare del relativo trattamento economico, entro i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, la lavoratrice deve presentare all’INPS, in via telematica, e al datore di lavoro la domanda di maternità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire il certificato medico di gravidanza all’INPS tramite invio telematico da parte di un medico del SSN.

Inoltre, entro 30 giorni dal parto, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il certificato di nascita (o la dichiarazione sostitutiva) ed è tenuta a comunicare all’INPS (a cui il certificato è trasmesso dalla struttura sanitaria) la data di nascita del figlio e le relative generalità.

Divieti

  • Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, indipendentemente dal settore di impiego.
  • È vietato il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza (che si presume decorra 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino.
  • È vietato adibire la lavoratrice in maternità al trasporto e al sollevamento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA

Ci sono tre differenti motivi per l’astensione anticipata:

  • gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L’astensione anticipata è disposta:

  1. dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro oppure;
  2. dal 1° aprile 2012, dall’ASL.

All’ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per i casi di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose”, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione.

I provvedimenti devono pervenire all’Inps tramite PEC o, in via sussidiaria tramite raccomandata; non sono invece accettate le normali e-mail.

Domanda

La domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento decorrerà dalla data d’inizio dell’astensione dal lavoro.

La data di effettivo inizio dell’assenza dal lavoro potrà essere semplicemente dichiarata dalla lavoratrice, senza necessità di produrre ulteriore documentazione, salva la possibilità di rettificare eventuali inesattezze, dovute ad errore scusabile, sulla base delle registrazioni aziendali.

In ogni caso, l’inizio dell’astensione dal lavoro non potrà risalire ad una data antecedente al rilascio del certificato medico allegato alla domanda. Decorsi i 7 giorni, la domanda si considera comunque accolta dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro, indicata dalla lavoratrice, fino al termine indicato nel certificato medico o nel successivo provvedimento della Direzione provinciale del lavoro oppure dell’ASL.

CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO

Normativa

La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 151/2001, artt. 28-31.

Definizione

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità.

Fruizione

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, solo in caso di:

  1. morte della madre;
  2. di grave infermità della madre;
  3. abbandono;
  4. affidamento esclusivo del bambino al padre.

Trattamento economico

Durante il periodo di congedo, al padre che abbia in corso un valido rapporto di lavoro è riconosciuta un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

Domanda

Il padre lavoratore, oltre alla domanda di congedo, deve presentare al datore di lavoro e all’INPS la seguente documentazione:

  1. in caso di morte della madre: indicazione degli estremi della madre e della data del decesso (non è richiesto il certificato di morte);
  2. in caso di grave infermità della madre: specifica certificazione medica;
  3. in caso di abbandono: copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo;
  4. in caso di affidamento esclusivo del bambino:
    1. in caso di mancato riconoscimento: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, dalla quale risulti che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi;
    2. in caso di abbandono successivo al riconoscimento: in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della responsabilità dell’altro genitore; in attesa di tale provvedimento può essere consegnata copia dell’istanza presentata.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Sono previsti 10 giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio ed entro i 5 mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni.

CONGEDO PARENTALE

Normativa

La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 151/2001, artt. 32-38.

Definizione

Oltre al periodo di congedo obbligatorio, i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo (ex astensione facoltativa, ora congedo parentale) parzialmente retribuito.

Durata

Per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. I mesi diventano 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  2. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  3. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Domanda

Il genitore che vuole avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

  • comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto;
  • presentare, prima dell’inizio del congedo, la relativa domanda in via telematica all’INPS, precisando il periodo di assenza. Dal momento che il periodo di congedo è frazionabile, tale adempimento deve essere ripetuto ogni volta.

Trattamento economico

Per i periodi di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Centro Studi | Studio Cassone

Centro Studi | Studio Cassone

Il Centro Studi dello Studio Cassone è composto da un team di professionisti appassionati, dediti alla ricerca e alla condivisione delle informazioni così da garantire un aggiornamento costante del personale ed essere sempre un passo avanti.

INDICE

Le ultime dallo Studio

Leggi anche

INDICE