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Apprendistato

  • Introduzione sull’apprendistato;
  • Caratteristiche del rapporto di apprendistato;
  • Avvio del rapporto di apprendistato;
  • Retribuzione;
  • Conclusione dell’apprendistato;
  • Sanzioni.

INTRODUZIONE SULL’APPRENDISTATO

Disciplina

La normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 81/2015.

Definizione

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Pertanto, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi:

  • un titolo di studio;
  • una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere;
  • esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione.

Tipologie

Si distinguono tre tipi di apprendistato:

  • Per l’istruzione secondaria.
  • Di alta formazione e di ricerca.
  • Professionalizzante.

Campo di applicazione

I datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo possono assumere lavoratori con contratto di apprendistato direttamente o indirettamente tramite le Agenzie di somministrazione di lavoro, nel rispetto di determinati limiti numerici.

In particolare:

Numero dipendenti qualificati o specializzati Numero massimo di apprendisti
da 0 a 2 3
da 3 ·         datori di lavoro fino a 9 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio;

·         datori di lavoro con oltre 9 dipendenti: in rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.

 

Clausole di stabilizzazione

Solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per:

  • recesso durante il periodo di prova;
  • dimissioni;
  • licenziamento per giusta causa.

Destinatari

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

I limiti di età variano a seconda del tipo di apprendistato:

  • Per l’istruzione secondaria (il diploma di istruzione secondaria superiore, la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore): dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni.
  • Di alta formazione e di ricerca: tra i 18 e i 29 anni.
  • Professionalizzante: tra i 18 e i 29 anni.

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

Disciplina del rapporto di apprendistato

La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Forma del contratto

La legge impone la forma scritta del contratto di apprendistato.

Piano formativo individuale

Il contratto di apprendistato deve contenere il piano formativo individuale, vale a dire il documento nel quale sono precisati i contenuti della formazione, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Inquadramento

L’apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato l’apprendistato.

Durata

Il contratto non può avere una durata inferiore a 6 mesi.

La durata del contratto varia a seconda del tipo di apprendistato:

    • per l’istruzione secondaria: non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale).
    • di alta formazione e di ricerca: definita dalle Regioni, sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
    • professionalizzante: non superiore a 3 anni (5 anni per profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dal CCNL).

AVVIO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

Svolgimento del rapporto di apprendistato

L’assunzione deve essere comunicata in via telematica al Ministero del Lavoro entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La legge prevede diverse modalità di realizzazione del percorso formativo, sebbene esistano principi d carattere generale comuni a tutti i tipi di apprendistato, tra cui:

  • l’obbligo di individuare un tutor o referente aziendale;
  • la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni;
  • l’obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Modalità di realizzazione del percorso formativo

Per l’istruzione secondaria.

Formazione in azienda più istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative.

Le Regioni devono regolamentare i profili formativi con autonomi provvedimenti. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro.

Il datore deve sottoscrivere un protocollo formativo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore.

Di alta formazione e di ricerca.

Il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni.

In assenza di regolamentazione regionale dei profili formativi, l’attivazione dell’apprendistato è disciplinata dalle disposizioni del DM che individua gli standard professionali e formativi.

Professionalizzante.

La durata e le modalità della formazione sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

Questo tipo di formazione è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell’arco del triennio.

La Regione indica al datore – entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto – le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica.

Orario di lavoro

  • Apprendisti maggiorenni: si applicano le disposizioni che regolano l’orario di lavoro per la generalità dei lavoratori subordinati, con possibilità di svolgimento di lavoro straordinario e notturno.
  • Apprendisti minorenni: sono soggetti a limitazioni dell’orario massimo di lavoro:
    • 8 ore giornaliere;
    • 40 ore settimanali;
    • divieto lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6.

RETRIBUZIONE

La retribuzione dell’apprendista aumenta nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore.

È vietato remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma/il diploma di istruzione secondaria superiore/ il certificato di specializzazione tecnica superiore + per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per le ore di formazione:

  • svolte nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
  • a carico del datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Ciò detto, in base agli Accordi interconfederali Confindustria (del 18/05/2016), Confservizi (del 19/07/2016), Confcooperative (del 26/07/2016) e Confapi (del 22/12/2016), vengono fissati i seguenti parametri retributivi:

Per l’istruzione secondaria
anno di apprendistato % retribuzione
Primo no < al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo no < al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo no < al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto no < al 75% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

In base all’Accordo interconfederale Confartigianato Imprese (del 01/02/2018):

Per l’istruzione secondaria
anno di apprendistato % retribuzione
Primo pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

Alta formazione e ricerca
durata percorso formativo % retribuzione
Superiore all’anno
–      per la prima metà del periodo di apprendistato 70%
–      per la seconda metà del periodo di apprendistato 80&%
Non superiore all’anno 80% per l’intero periodo

CONCLUSIONE DELL’APPRENDISTATO

Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere liberamente dal contratto nel rispetto del preavviso decorrente dal medesimo termine. Si tratta di un’ipotesi di recesso “ad nutum”, che non richiede per la sua legittimità la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.

Al contrario, durante il periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal contratto soltanto in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione si applica la normativa generale.

SANZIONI

La legge sanziona il datore di lavoro che viola le disposizioni in materia di forma del contratto e del piano formativo e le previsioni contrattuali collettive attuative dei principi che regolano l’attivazione e lo svolgimento dell’apprendistato.

In particolare, si tratta delle violazioni dei principi riguardanti:

  • il divieto di retribuzione a cottimo;
  • l’inquadramento e la retribuzione del lavoratore;
  • la presenza di un tutor o di un referente aziendale.

Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza (personale ispettivo del ministero del Lavoro, dell’INPS, INAIL, ecc.), i quali devono emettere nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di diffida a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili.

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta al minimo.

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