- Che cos’è il part-time?;
- Quali tipi di part-time ci sono?;
- Specifiche sul contratto part-time;
- Gestione del part-time
CHE COS’È IL PART-TIME?
Normativa
Per la disciplina sui part-time si deve fare riferimento al D.lgs. 81/2015.
Definizione
Il part-time è una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in base alla quale le parti stabiliscono di effettuare l’attività lavorativa per un orario ridotto rispetto a quello previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
QUALI TIPI DI PART-TIME CI SONO?
- Part-time orizzontale: il lavoratore mette a disposizione la propria attività lavorativa durante l’intero arco della settimana (anche se per un orario ridotto rispetto al normale). Per esempio, dal lun. al ven. dalle 9 alle 13.
- Part-time verticale: il lavoratore presta l’attività solo per alcuni giorni alla settimana. Per esempio, 8 ore giornaliere, ma solo per 3 giorni alla settimana.
- Part-time misto: combinazione delle modalità orizzontale e verticale. Per esempio, in alcuni periodi dell’anno tutti i giorni solo dalle 9 alle 13, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno solo per alcuni giorni della settimana.
SPECIFICHE SUL CONTRATTO PART-TIME
Forma
Il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Nel contratto devono essere puntualmente indicate, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno:
- la durata della prestazione lavorativa;
- la collocazione temporale dell’orario.
Periodo di prova
Nel contratto di lavoro part-time è possibile prevedere un periodo di prova nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori a tempo pieno.
Pluralità di rapporti part-time
Non c’è alcun divieto per il cumulo delle prestazioni lavorative. Pertanto, sussiste la possibilità per un lavoratore di svolgere più rapporti di lavoro part-time alle dipendenze di più datori di lavoro, salvo sempre i limiti relativi all’orario di lavoro.
Trattamento del lavoratore part-time
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Tale lavoratore ha i medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è l’attività lavorativa che viene svolta dal lavoratore part-time oltre l’orario concordato a livello individuale, con riferimento alle giornate, settimane o mesi, e fino al limite dell’orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno.
Lavoro straordinario
Nell’ambito del part-time è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cui si applica la disciplina prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Riposo settimanale
La legge prevede che al dipendente part-time deve essere garantita una pausa periodica dopo lo svolgimento di 6 giorni lavorativi.
Scatti di anzianità
Il lavoratore part-time matura il diritto agli scatti nello stesso tempo previsto per i lavoratori a tempo pieno.
L’importo dello scatto, come ogni elemento della retribuzione, deve essere riproporzionato in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
Licenziamento
La disciplina della cessazione del rapporto e delle sue conseguenze è analoga a quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno.
Contributi e premi
- INPS: al lavoratore part-time si applicano le medesime aliquote contributive in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti.
- INAIL: la base retributiva imponibile INAIL è costituita dalla retribuzione oraria tabellare die lavoratori a tempo pieno moltiplicata per le ore lavorate o comunque retribuite al lavoratore part-time.