Per ammortizzatori sociali si intendono una serie di misure che hanno come scopo quello di offrire sostegno economico ai lavoratori e rappresentano gli strumenti a cui devono ricorrere le aziende quando si trovano in una situazione di crisi e, pertanto, devono provvedere alla riorganizzazione della loro struttura e, dunque, a ridimensionare il costo del lavoro.
Gli ammortizzatori sociali sono:
- la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- la Cassa Integrazione in Deroga (CIG in deroga);
- il Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
Normativa Cassa Integrazione Ordinaria
La normativa di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 148/2015, artt. 9-18.
Definizione
La Cassa integrazione ordinaria (CIGO) consiste nell’intervento dell’INPS a copertura della retribuzione perduta dai lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, il datore sospende dal lavoro tutto o una parte del personale in forza, oppure ne riduce l’orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi.
Campo di applicazione Cassa Integrazione Ordinaria
I datori di lavoro che possono chiedere l’applicazione della CIGO sono i seguenti:
- imprese industriali:
- manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- dell’edilizia e affini;
- esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- per la frangitura delle olive per conto terzi;
- boschive, forestali e del tabacco;
- degli enti pubblici.
- imprese artigiane:
- dell’edilizia e affini;
- che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei;
- produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
- addette:
- al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- agli impianti elettrici e telefonici;
- all’armamento ferroviario.
- cooperative:
- di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
- agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.
Lavoratori destinatari
La CIGO si applica:
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
- ai lavoratori a domicilio;
- agli assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.
Sono esclusi i dirigenti.
Requisito di anzianità Cassa Integrazione Ordinaria
Alla data di presentazione della domanda CIGO, i lavoratori devono possedere un’anzianità di almeno 30 giorni di lavoro effettivo.
A tal fine si computano sia il sabato, in caso di orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), nonché i periodi di sospensione per ferie, festività, congedo di maternità/paternità e infortunio.
Il requisito dell’anzianità di servizio di 30 giorni non è richiesto nei casi di domanda CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.
Computo dei dipendenti
Per la determinazione dei limiti dei dipendenti, nel calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori, inclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti.
Causali di intervento Cassa Integrazione Ordinaria
La CIGO si applica in due ipotesi di sospensione dell’attività produttiva dell’azienda:
- eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato.
Pertanto, le cause integrabili la CIGO sono:
- mancanza di lavoro o di commesse;
- crisi di mercato;
- fine cantiere o fine lavoro (cioè, inattività tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro);
- fine fase lavorativa (cioè, termine della fase lavorativa per lavoratori specializzati che rimangono inattivi in attesa di reimpiego);
- perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza di energia elettrica;
- guasti ai macchinari;
- manutenzione straordinaria;
- impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità;
- sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori.
Durata
La CIGO è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane.
Si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di CIGO solo nel caso in cui la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni (5, nel caso di settimana corta).
Misura
Il trattamento CIGO ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.
Procedura Cassa Integrazione Ordinaria
1 Informazione e consultazione sindacale
L’azienda deve comunicare preventivamente alla RSA o RSU, se esistenti, o alle O.S.L.L. più rappresentative a livello nazionale:
- le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
- l’entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.
Alla comunicazione segue un esame congiunto della situazione avente ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione (10 giorni per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti).
2 Presentazione della domanda
L’impresa presenta telematicamente all’INPS la domanda di concessione CIGO, nella quale devono essere indicati:
- la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
- la presumibile durata;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- il numero dei lavoratori occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale;
- le ore richieste di CIGO.
Insieme all’invio della domanda di concessione, occorre associare il Ticket UniEmens.
3 Termine
La domanda di concessione della CIGO deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nel computo del termine di 15 giorni si esclude il giorno inziale. Se il giorno di scadenza è una festività, si proroga automaticamente al primo giorno seguente non festivo.
4 INPS competente
Se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’azienda, la sede INPS competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda.
Se l’unità produttiva si trova in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’azienda, la sede INPS competente è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva.
5 Relazione tecnica
L’azienda deve documentare in una relazione tecnica le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.
Questi elementi oggettivi possono essere supportati da:
- documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa;
- documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore;
- le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto;
- l’analisi delle ciclicità delle crisi;
- la CIGO già concessa.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato e inviata telematicamente.
6 Istruttoria INPS
Nell’esame delle domande di concessione della CIGO, sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l’azienda opera.
In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda CIGO, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria, potendo sentire le organizzazioni sindacali che hanno preso parte alla consultazione sindacale.
7 Concessione del trattamento
Il trattamento di integrazione salariale ordinaria viene concessa dall’INPS.
Il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della domanda deve contenere una motivazione adeguata che tenga conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione.
Ricorso
Contro il provvedimento di rigetto della domanda CIGO è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee.
Malattia
In caso di malattia, il trattamento CIGO sostituisce l’indennità giornaliera di malattia. Il lavoratore non è tenuto in questo caso a comunicare lo stato di malattia.
Se, invece, lo stato di malattia èprecedente all’inizio della sospensione, si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio/reparto/squadra o simili cui il dipendente appartiene ha sospeso l’attività, allora anche il lavoratore in malattia entra in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio cui il lavoratore appartiene, il dipendente in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista.
Maternità
Le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia sospeso all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione e quello di inizio di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
Ferie
In caso di CIGO a zero ore, a discrezione del datore, la fruizione delle ferie può essere posticipata al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Invece, in caso di CIGO parziale, deve essere garantito al dipendente il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche se in maniera ridotta.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
Normativa
La normativa di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 148/2015, artt. 19-25ter.
Definizione
La Cassa integrazione straordinaria (CIGS) consente, da una parte, al datore di lavoro di gestire l’eccedenza di personale sospendendo temporaneamente i lavoratori dal lavoro; dall’altra, permette ai lavoratori di fruire in detto periodo del trattamento di integrazione salariale a carico INPS.
Campo di applicazione Cassa Integrazione Straordinaria
Possono chiedere l’accesso alla CIGS i datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali/fondi bilaterali alternativi/fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano; nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Indipendentemente dal numero di dipendenti, possono richiedere la CIGS anche:
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;
- i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Lavoratori destinatari
La CIGS si applica:
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
- ai lavoratori a domicilio;
- agli assunti con contratto di apprendistato.
Sono esclusi i dirigenti.
Requisito di anzianità
Alla data di presentazione della domanda CIGS, i lavoratori devono possedere un’anzianità di almeno 30 giorni di lavoro effettivo.
Computo dei dipendenti Cassa Integrazione Straordinaria
Per la determinazione dei limiti dei dipendenti, nel calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori, inclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti.
Causali di intervento
La CIGS si applica in due ipotesi di sospensione dell’attività produttiva dell’azienda:
- riorganizzazione aziendale, che assorbe e ricomprende le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale, inclusi i casi in cui l’azienda vi ricorre per realizzare processi di transizione;
- crisi aziendale, con continuazione dell’attività di impresa;
- contratti di solidarietà difensivi (CDS).
Riorganizzazione aziendale
La CIGS viene concessa in presenza di un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva, anche attraverso ristrutturazioni aziendali/fusioni/acquisizioni/processi di transizione.
Tale programma deve essere indirizzato ad un consistente recupero occupazionale.
Criteri per l’approvazione del programma:
- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- il valore medio annuo degli investimenti, con riferimento alle unità aziendali interessate all’intervento, deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente;
- le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati devono essere nella misura minima del 70%;
- devono essere indicate esplicitamente le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
Misura
Le ore di CIGS possono essere autorizzate nei limiti dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo relativo al programma utilizzato.
Durata massima Cassa Integrazione Straordinaria
La CIGS per riorganizzazione aziendale può essere concessa, per ciascuna unità produttiva, fino ad un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Procedura
1 Comunicazione datoriale
- da inviare a RSA o RSU o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui si aderisce o si conferisce mandato;
- nella quale vengono riportate le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, entità e durata prevedibile, nonché il numero di lavoratori interessati.
2 Esame congiunto della situazione aziendale
- l’esame congiunto viene richiesto dall’impresa o dai soggetti sindacali destinataridella comunicazione datoriale;
- entro 3 giorni dalla comunicazione;
- destinatario è l’ufficio competente individuato dalla Regione del territorio di riferimento, se la CIGS riguarda unità produttive ubicate in una sola Regione. Se, invece, la CIGS riguarda unità produttive site in più Regioni, allora destinatario è il Ministero del Lavoro;
- oggetto dell’esame congiunto è il programma che l’impresa intende attuare;
- la consultazione deve terminare entro i 25 giorni successivi alla richiesta di esame congiunto.
3 Domanda di integrazione salariale
- l’impresa invia la domanda entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale;
- destinatari della domanda sono l’INPS e, contestualmente, il Ministero del Lavoro e l’ITL competenti per territorio (tramite il canale “CIGSOnline”);
- le indicazioni necessarie che deve contenere la domanda di concessione sono:
-
- il numero di lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario;
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Queste informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province autonome.
4 Concessione del trattamento
Il trattamento CIGS viene concesso con decreto del Ministero del Lavoro per l’intero periodo richiesto.
Crisi Aziendale
In caso di crisi aziendale, la CIGS può essere concessa in presenza di un programma che contenga un piano di risanamento.
Per la procedura di richiesta/concessione del trattamento vale quanto detto in caso di riorganizzazione aziendale.
Criteri per l’approvazione del programma:
Caso | Criteri |
Crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale |
L’impresa presenta un piano di risanamento che definisce gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere. |
Procedure concorsuali | In caso di fallimento con esercizio provvisorio, mirato alla cessione di attività:
In caso di concordato con continuità aziendale:
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Altre ipotesi |
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Durata massima
La CIGS per crisi aziendale può essere concessa, per ciascuna unità produttiva, per un massimo di 12 mesi, anche continuativi. Per una nuova autorizzazione occorre che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.
Contratti di solidarietà difensivi
La CIGS interviene a compensare il reddito perso dai dipendenti di aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi (CDS). Si tratta di contratti collettivi aziendali in cui viene stabilita una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
L’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il CDS, deve essere qualificato e motivato nel contratto.
La riduzione media oraria complessiva non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro è fissata al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
La CIGS per CDS può essere concessa, per ciascuna unità produttiva, per un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIG IN DEROGA)
Normativa Cassa integrazione in Deroga
Si rimanda al messaggio INPS n. 1525 del 7 aprile 2020 e alla circolare INPS n. 139 del 7 dicembre 2020.
Definizione
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIG in Deroga) consiste nell’intervento a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela oppure in quanto hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Campo di applicazione
Destinatari della CIG in Deroga sono i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore – con esclusione dei datori di lavoro domestico – per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Erogazione Cassa integrazione in Deroga
La CIG in Deroga può essere concessa dalla Regione presso cui ha sede l’azienda, oppure dal Ministero del Lavoro.
Lavoratori destinatari
Sono destinatari della CIG in Deroga i lavorati subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che hanno un’anzianità di servizio pari ad almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento.
Misura Cassa integrazione in Deroga
L’importo della CIG in Deroga è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Causali
Le causali per le quali può essere richiesta la CIG in Deroga sono le seguenti:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Normativa
La normativa di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 148/2015, artt. 26-34.
Definizione
Il Fondi di Integrazione Salariale (FIS) è un fondo costituito presso l’INPS che copre in via residuale i lavoratori di aziende che operano in settori non coperto dalla CIGO e per i quali non siano stati istituiti fondi bilaterali di solidarietà.
Campo di applicazione
Possono chiedere l’accesso al FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali/fondi bilaterali alternativi/al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Lavoratori destinatari
Il FIS si applica:
- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
- ai lavoratori a domicilio;
- agli assunti con contratto di apprendistato.
Sono esclusi i dirigenti.
Requisito di anzianità
L’anzianità di effettivo lavoro richiesta è pari a 30 giorni.
Causali
Il FIS è riconosciuto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste per la CIGO e la CIGS, vale a dire:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.
In particolare, per i datori che hanno occupato mediamente nel semestre precedente:
- fino a 15 dipendenti, il FIS interviene per le causali sia ordinarie sia straordinarie;
- oltre 15 dipendenti, il FIS interviene esclusivamente in relazione alle causali ordinarie.
Durata Fondo Integrazione Salariale
Dal 1° gennaio 2022, il FIS è riconosciuto per una durata massima in un biennio mobile differenziata in base alla forza lavoro mediamente occupata nel semestre precedente la data di presentazione della domanda:
- fino a 5 dipendenti, 13 settimane;
- più di 5 dipendenti, 26 settimane.
Criteri
1 Riorganizzazione aziendale
In questa ipotesi, il datore di lavoro deve presentare:
- un programma indirizzato a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale/commerciale/produttiva/di prestazione di servizi, attraverso processi di transizione o interventi volti a gestire le inefficienze;
- un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione;
- un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.
2 Crisi aziendale
- verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro. Quindi autocertificazione che documenti la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la determinano;
- ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza;
- previsione di un piano di risanamento;
- piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.
Procedura Fondo Integrazione Salariale
1 Domanda di concessione
La domanda di concessione del FIS deve essere preceduta:
- dall’informazione alle organizzazioni sindacali;
- dalla consultazione;
- dall’esame congiunto della situazione aziendale.
L’azienda deve presentare la domanda di concessione del FIS all’INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata; e
- non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Infine, la domanda deve essere corredata da una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.
2 Autorizzazione
Il FIS è autorizzato dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.
In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica e rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale dell’azienda o presso la quale il datore ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
Misura
L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione perduta dal lavoratore per effetto della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Erogazione Fondo Integrazione Salariale
L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale avviene mediante anticipazione del datore e successivo conguaglio tramite il flusso UniEmens.