- Introduzione al lavoro accessorio;
- Avvio del rapporto di lavoro accessorio;
- Obblighi di comunicazione;
- Retribuzione del lavoro accessorio.
INTRODUZIONE AL LAVORO ACCESSORIO
Normativa
Per la disciplina sul lavoro accessorio si fa riferimento al D.Lgs. 81/2015, artt. 48-50, e al D.L. 25/2017.
Definizione
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi superiori a € 2.000.
Divieto di ricorso al lavoro accessorio
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
Contratto di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro accessorio.
AVVIO DEL RAPPORTO DI LAVORO ACCESSORIO
Procedura
Per instaurare un rapporto di lavoro accessorio, è necessario seguire quattro steps:
1. Le Persone Giuridiche committenti di Lavoro Accessorio possono accedere direttamente alle funzionalità sul sito INPS tramite il Legale Rappresentante: esso, dotato di PIN, entra come committente e indica se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.
In quest’ultimo caso, deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell’azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.
2. Il Legale Rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.
3. Effettuato l’accesso, la Persona Giuridica si trova davanti una schermata nella quale può autocertificare di essere:
- imprenditore;
- libero professionista;
- non imprenditore o libero professionista.
La distinzione tra imprenditore e professionista vale solo ai fini statistici e le due categorie sono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei € 2.020. Se un committente non compila l’autocertificazione, ciò non è bloccante, ma lo sottopone automaticamente al controllo dei € 2.020.
4. Quando il committente Persona Giuridica che ha dichiarato di essere imprenditore o libero professionista, inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione verifica che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo presunto non superi i € 2.020 e, in caso di superamento, impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.
Percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000 di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Acquisto e valore dei buoni
Al fine di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
I committenti imprenditori e liberi professionisti possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS;
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate o presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Comunicazione all’INL
I committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, mediante sms o posta elettronica:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo;
- il giorno;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Invece, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso sms o posta elettronica:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non > a 3 giorni.
Questa comunicazione può essere inviata, per conto del committente, da parte del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato.
In aggiunta alla comunicazione all’Ispettorato, resta fermo l’obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività da parte del committente prevista nei confronti dell’INPS. Detta dichiarazione deve contenere l’indicazione:
- dell’anagrafica di ogni prestatore e relativo codice fiscale;
- della data di inizio e di fine dell’attività lavorativa;
- del luogo di svolgimento della prestazione.
Modifiche e variazioni
Fermo restando che la modifica della comunicazione già inviata va notificata almeno 60 minuti prima dell’attività cui si riferisce, il Ministero ha previsto quanto segue:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo di prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’ora di inizio della prestazione già comunicata.
L’omessa comunicazione delle variazioni è sanzionata come la mancata comunicazione: infatti ogni modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore comporta l’applicazione della sanzione da € 400 a € 2.400.
RETRIBUZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO
Pagamento del compenso al lavoratore
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.